Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
Articolo 10
Cpv. 1:
La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone di stralciare «presumibilmente», poiché si dovrebbero richiedere solo le informazioni necessarie.
La CDCF, i Cantoni ZH, OW, ZG, SO, VS, BS e lo Studio di avvocati Umbricht raccomandano la seguente formulazione:
«… per quanto queste informazioni possano essere richieste da un terzo secondo il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile».
Essi adducono la motivazione che il diritto dell’imposta federale diretta è applicato dalle amministrazioni cantonali, ragione per cui secondo il diritto fiscale svizzero l’AFC non può richiedere alcuna informazione da terzi ai fini della tassazione dell’imposta diretta o al massimo in misura limitata nell’ambito della sua vigilanza secondo l’articolo 103 LIFD.
L’ASB, l’ASG e il Forum OAD propongono di ordinare la consegna di informazioni.
La FSA si auspica che i termini che l’AFC deve stabilire siano adeguati e uniformi.
Cpv. 2:
Secondo Fiduciari Suisse, il Forum OAD e il VSUD il passaggio «per quanto ciò sia necessario all’ottenimento delle informazioni» è una limitazione inadeguata dei diritti del detentore delle informazioni e pertanto deve essere stralciato.
Cpv. 3:
economiesuisse, l’ASB e l’ASG propongono di completare la disposizione esistente:
«… Può secretare le informazioni che riguardano terzi. Se l’AFC ritiene che le informazioni secretate sono determinanti, dopo aver consultato il detentore delle informazioni può richiederne la consegna. Ordina la consegna e ne stabilisce un termine».
Il Forum OAD chiede, come per l’articolo 9 capoverso 1, un esame preliminare delle informazioni consegnate e che su questa base venga eventualmente ordinata la consegna di ulteriori informazioni, contro la quale decisione dovrebbe essere concesso al detentore delle informazioni il diritto di ricorrere. Il motivo risiederebbe nella constatazione secondo cui finora gli Stati esteri avrebbero già avviato procedimenti penali sempre (o prevalentemente) contro i detentori delle informazioni.
Con riferimento agli avvocati in qualità di incaricati, PolyReg esige – analogamente all’articolo 127 capoverso 2 LIFD – che venga fatto salvo il diritto professionale tutelato per legge.
Cpv. 4:
Il CDCF, i Cantoni ZH, SO, BS, AG, VS e JU propongono di stralciare senza sostituzione il passaggio «… oppure a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso». Non sarebbe evidente che una tale decisione possa essere emanata, poiché tutte le decisioni di consegna sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate solo congiuntamente alla decisione finale.
Secondo il Cantone ZH manca la disposizione del diritto procedurale applicabile alla procedura concernente le multe disciplinari, poiché la PA non è applicabile alla procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali (art. 3 lett. c PA). Anche il Cantone ZH considera appropriato adottare una procedura di ricorso separata per tali decisioni.