Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
Cpv. 7 (nuovo):
La Dichiarazione di Berna chiede una disposizione aggiuntiva che vieti ai detentori delle informazioni di interporre ricorso al solo scopo di ritardare l’assistenza amministrativa.
Articolo 20
Cpv. 3:
La CDCF, i Cantoni LU, BS, AG e VS propongono di stralciare la parte del periodo «a condizione che l’autorità competente dello Stato richiedente vi acconsenta», poiché riproporrebbe una cosa ovvia. Non sarebbe necessario evidenziare nella LAAF che nelle singole convenzioni dovrebbero essere adempiute le condizioni indicate per utilizzare le informazioni ottenute, che comprendono il consenso dell’autorità competente dello Stato richiedente.
Il PPD propone di stralciare il capoverso senza motivazione.
Economiesuisse auspica che per la trasmissione di informazioni alle autorità penali venga attribuita la responsabilità al DFGP e non all’AFC.
Il Forum OAD teme che la disposizione consenta «fishing expeditions». Pertanto, il consenso delle autorità dovrebbe essere comunicato solo se è garantito che le informazioni vengono utilizzate a fini diversi da quelli fiscali solo nell’ambito della convenzione applicabile.
Articolo 21
Cpv. 1:
Il PS desidera modificare la formulazione come segue:
«Le informazioni trasmesse all’autorità richiedente possono essere utilizzate a) per fare osservare il diritter CP), il ricito fiscale svizzero; b) nella lotta contro la partecipazione a organizzazioni criminali (art. 260
claggio di denaro (art. 305bis CP), la corruzione (art. 322ter CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art.
314 CP) e in caso di gravi violazioni della legge sugli stupefacenti».
Cpv. 2:
Sono favorevoli a mantenere il capoverso 2 e quindi la variante a:
il Cantone TI, il PPD e il PLR (con rimando alla mozione Schweiger 10.3493; Ampia revisione del diritto penale fiscale), l’UDC, economiesuisse, l’ASB, Swiss Holdings, la BCG, l’ABPS, il Centre Patronal, l’UIR, la Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, l’ASG, il Forum OAD, la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, il VSUD, veb, Polyreg, la FSA, l’ARIF, il PLG e l’ASEFiD. Ciò è motivato dal fatto che il segreto bancario esistente secondo il diritto svizzero ed ampiamente sostenuto dalla popolazione non deve cessare al confine svizzero rispettivamente la differenza tra frode fiscale e sottrazione d’imposta non può essere eliminata con la scappatoia della legge d’esecuzione delle CDI. Non si intravederebbe alcun motivo evidente come mai le autorità fiscali svizzere potrebbero utilizzare improvvisamente informazioni in contrasto con il diritto svizzero soltanto perché esse sarebbero state ottenute
nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa. La decisione di un tale cambio di sistema esulerebbe dal mandato conferito al Consiglio federale di elaborare una legge
sull’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE e sarebbe in contrasto con la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 secondo la quale per i contribuenti svizzeri l’adozione dello standard dell’OCSE non deve comportare alcun cambiamento in materia di informazioni bancarie. Un cambiamento di sistema richiederebbe un dibattito pubblico preventivo ed esaustivo.