Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
rie deve essere esteso o no anche in Svizzera. La questione che interessa nella fattispecie non toccherebbe in linea di principio la tutela del segreto bancario svizzero, in quanto non si tratterebbe dell’accesso a informazioni bancarie in Svizzera. La discussione riguarderebbe piuttosto l’atteggiamento della Svizzera nei confronti delle piazze bancarie estere, ovvero se la Svizzera voglia concedere loro un segreto bancario del tipo svizzero, ragion per cui il segreto bancario elvetico sarebbe esteso alle piazze bancarie estere. Non esisterebbe alcun motivo evidente per derogare dal principio di reciprocità e per rinunciare all’ottenimento di informazioni bancarie dall’estero.
Il PLR respinge l’introduzione di un nuovo sistema incompatibile con il segreto bancario.
L’accesso alle informazioni bancarie nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa con l’estero non potrebbe avvenire direttamente e indipendentemente dal consenso di un’altra autorità per il tramite dell’AFC.
Articolo 22bis (nuovo)
Il PS auspica che venga inserito un nuovo articolo che stabilisca una base legale chiara, uniforme e strutturata anche per l’assistenza amministrativa nazionale. Alle autorità fiscali svizzere dovrebbero essere date le stesse possibilità d’indagine delle autorità fiscali estere. Almeno nei casi di sottrazione d’imposta grave e/o ripetuta, questi dovrebbero poter essere giudicati anche secondo il diritto svizzero.
Allegato
Poiché secondo la Camera fiduciaria la normativa relativa all’assistenza finanziaria è formulata in maniera troppo vaga nell’AAF, essa propone le seguenti modifiche:
a) limitazione esplicita all’AAF delle norme di cui all’allegato alla LAAF. L’articolo 115
dell’avamprogetto della legge sulle dogane (AP-LD) e l’articolo 75a dell’avamprogetto della legge sull’IVA (AP-LIVA) a tale riguardo sarebbero formulati in maniera troppo vaga («sempre che lo preveda un trattato internazionale»). Se fosse utilizzata una formulazione vaga in ogni trattato internazionale bisognerebbe decidere attraverso interpretazione se è ammessa l’assistenza amministrativa nell’ambito dei dazi, dell’imposta sul valore aggiunto o persino nel quadro degli atti legislativi senza carattere doganale e quale autorità deve fornirla. Esisterebbe quindi il pericolo che si sviluppi una prassi dell’assistenza amministrativa incontrollata. Questo pericolo esisterebbe già oggi, in quanto in alcune CDI (Francia, Olanda) lo scambio di informazioni comprende anche l’IVA. Se secondo una concreta convenzione deve essere fornita assistenza amministrativa, un’unica autorità deve essere competente per la convenzione, affinché non si sviluppino prassi diverse. In concreto, se uno Stato fonda la sua domanda su una CDI e chiede (anche)
l’assistenza amministrativa nei settori di competenza dell’AFD o della DP IVA, dovrebbe essere competente esclusivamente la divisione dell’AFC responsabile dell’applicazione della CDI. Se un successivo trattato internazionale dovesse prevedere misure in materia di assistenza amministrativa, che non rientrano nel campo di applicazione della LAAF, la loro attuazione dovrebbe essere disciplinata nel singolo caso e sottoposta al Parlamento. Il problema sarebbe acuito in quanto secondo l’articolo 115 capoverso 2 AP-LD
l’assistenza amministrativa sarebbe possibile d’ufficio.
b) Una chiara ripartizione delle competenze nel senso che l’assistenza amministrativa se-
condo le CDI spetta solo a una divisione dell’AFC (Divisione degli affari internazionali) e quella secondo l’AAF compete solo all’AFD (che eventualmente richiede le informazioni necessarie alle autorità svizzere competenti secondo il diritto interno, ragione per cui l’art. 115a cpv. 2 dell’AP-LD dovrebbe essere adeguato). La responsabilità esclusiva della Divisione degli affari internazionali per l’assistenza amministrativa secondo le CDI (art. 2