Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la legge sull’assistenza amministrativa fiscale
Compendio
Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard del modello di convenzione dell’OCSE (Modello OCSE) in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Questa decisione ha comportato l’adeguamento delle convenzioni esistenti, rispettivamente la conclusione di nuove convenzioni di doppia imposizione (CDI). Da allora la Confederazione ha condotto, sotto la direzione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e con il concorso delle unità amministrative interessate (SFI, DP V), negoziati con numerosi Stati e introdotto una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard OCSE nelle convenzioni esistenti e in quelle nuove. La prima CDI riveduta è entrata in vigore il 4 novembre 2010.
La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca le basi di diritto materiale ai fini dello scambio di informazioni tra la Svizzera e l’altro Stato contraente. L’esecuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve tuttavia essere effettuata dal diritto nazionale. A tale scopo va emanata una legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (legge sull’assistenza amministrativa fiscale; LAAF). Con l’entrata in vigore della LAAF viene abrogata l’ordinanza del 1° settembre 2010 sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), posta in vigore il 1° ottobre 2010.
Il disciplinamento dell’attuazione conforme alla procedura dell’assistenza amministrativa ai sensi della CDI è destinato a creare certezza del diritto a livello di competenze, di procedura e di rimedi giuridici. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esigue l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere. La legge stabilisce da chi e con quali mezzi devono essere ottenute le informazioni e le modalità della loro trasmissione. Essa reca inoltre disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso.