Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

Per il PPD la prevista esecutività immediata è eccessiva. Si potrebbe tenerla in considerazione se vi è pericolo nel ritardo. Dovrebbero valere le norme della PA, poiché non sussisterebbe alcun motivo materiale per scostarsene. Anche il Cantone TI non è favorevole

all’esecutività immediata di disposizioni relative alle misure coercitive; dovrebbe essere consentito, piuttosto, anche in questo caso interporre ricorso contro decisioni incidentali per i motivi indicati nell’articolo 46 capoverso 1 PA rispettivamente nell’articolo 93 capoverso 1 LTF.

Secondo l’ASG le decisoni incidentali relative alle misure coercitive devono essere impugnabili e pertanto propone la seguente modifica:

«Le decisioni anteriori a quella finale sono immediatamente esecutive. Esse possono essere impugnate solo congiuntamente alla decisione finale. Viene fatta salva l’impugnazione di decisioni con le quali vengono disposte misure coercitive secondo l’articolo 13 capoverso 2».

Cpv. 1bis (nuovo):

Per garantire che le informazioni fino al termine della procedura non vengano trasmesse all’estero, il PS propone il seguente nuovo capoverso:

«Le decisioni incidentali sono impugnabili purché sussista il pericolo che dalla loro esecuzione derivi uno svantaggio altrimenti irrimediabile per la persona interessata».

Cpv. 2bis (nuovo):

In relazione alla proposta di estendere l’ambito di validità della legge ai rapporti con gli Stati con i quali non esistono accordi bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni fiscali, I Verdi, l’USS e Alliance Sud propongono il seguente completamento:

«La persona interessata può interporre ricorso contro la decisione finale in particolare se la domanda di assistenza amministrativa persegue scopi illeciti e/o a seguito della trasmissione di dati con grande probabilità le derivano violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo».

Cpv. 3:

Il PS, I Verdi e Alliance Sud propongono di stralciare il secondo periodo, poiché la disposizione rallenterebbe inultimente la procedura.

Cpv. 4:

Il Cantone TI, la Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, il Centre Patronal, il Forum OAD, le Camere di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, la FSA, l’ASEFiD, lo Studio di avvocati Umbricht e in parte economiesuisse sono favorevoli a un termine di 30 giorni per il ricorso, mentre l’ARIF è per un termine di 90 giorni. Secondo la Camera fiduciaria, un termine di 10 giorni è troppo breve per gli incaricati al fine di valutare con i loro clienti la possibilità di interporre ricorso tanto più che secondo il capoverso 4 in linea di principio si effettua un solo scambio di scritti e una volta presentato il ricorso non può più essere migliorato. Secondo lo Studio di avvocati Umbricht il termine di 10 giorni è incompatibile con il sistema, poiché anche nell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è previsto in prima istanza un termine di 30 giorni. Anche economiesuisse esprime riserve sull’accorciamento del termine di ricorso.

Cpv. 6:

L’USI propone la seguente modifica:

«Inoltre, valgono le disposizioni della legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 e della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005».