Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
se per prestare l’assistenza amministrativa si deve impiegare un’autorità preposta
all’assistenza amministrativa, indipendente dall’AFC.
Articolo 3
Lett. b:
All’USI non è chiaro se una persona giuridica rientri nella definizione, qualora le informazioni richieste siano depositate presso la sua succursale all’estero.
Lo Studio di avvocati Umbricht considera la definizione troppo vaga, poiché i protocolli concernenti le clausole sull’assistenza amministrativa convenute nelle CDI e impostate secondo lo standard dell’OCSE prevedono l’identificazione del detentore delle informazioni da parte dello Stato richiedente. Lo Studio di avvocati Umbricht propone la seguente formulazione:
«… la persona che in Svizzera dispone delle informazioni richieste, che viene così definita nella domanda di assistenza amministrativa ed è identificata in maniera ineccepibile secondo le disposizioni della Convenzione applicabile».
Articolo 4
La Camera fiduciaria e l’USI propongono di modificare il titolo (oppure quello dell’art. 8) per evitare confusioni.
Cpv. 1:
Il PPD, I Verdi, il PCS, l’USS, Alliance Sud, la Dichiarazione di Berna propongono di stralciare «nel singolo caso», poiché secondo loro la Svizzera esulerebbe dallo standard dell’OCSE ovvero la norma non terrebbe conto di questioni come il caso UBS in cui delitti fiscali di numerose persone ancora sconosciute non sono ancora stati definiti.
Il PLR ritiene che la formulazione sia troppo restrittiva e chiede che venga escluso lo scambio di informazioni spontaneo e automatico con le autorità fiscali in Svizzera e all’estero.
Swiss Holdings evidenzia che a livello internazionale rimane ancora in sospeso la questione se in futuro sarà concessa l’assistenza amministrativa solo nel singolo caso oppure se saranno ammesse anche le domande collettive che non costituiscono una raccolta di prove. Occorrerebbe pertanto considerare se non si dovrebbe scegliere una formulazione che lasciasse un margine di manovra maggiore in questo contesto.
L’ASEFiD vorrebbe sostituire «singolo caso» con «caso specifico» al fine di evidenziare l’esigenza dell’identificazione necessaria.
Cpv. 3:
L’UDC desidera aggiungere la seguente clausola:
«Questo vale in particolare per dipendenti di banca, contitolari di conti, datori di lavoro, committenti
ecc.».
La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, il VSUD, l’ASB, economiesuisse e l’ASG propongono di stralciare «palesemente», poiché l’avverbio relativizzerebbe troppo la disposizione.
Per garantire che non sia trasmessa alcuna informazione su persone non interessate – ad esempio collaboratori di banca o terzi non coinvolti (come contitolari di conti, mandanti, mandatari, autorità, beneficiari) – il PPD, la BCG, l’ABPS, il Forum OAD e l’ARIF chiedono una formulazione più restrittiva. Proposte:
«Non è consentito trasmettere informazioni su persone che non sono interessate dalla domanda».