Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

Cpv. 6 (nuovo):

Il PS, l’USS, Alliance Sud e la Dichiarazione di Berna desiderano riprendere il seguente nuovo capoverso che sarebbe conforme allo standard dell’OCSE (commento 14.1 all’art. 26 del Modello OCSE) e rientrerebbe nella legge e non solo nel rapporto esplicativo rispettivamente nel messaggio:

«Se sono resi verosimili i motivi di tutela del segreto dall’autorità richiedente, l’AFC può aspettare prima di informare la persona legittimata a ricorrere, in particolare la persona interessata».

Articolo 15

L’ASEFiD ritiene che la disposizione debba essere completata, specificando che la persona legittimata a ricorrere deve essere informata su tutti i documenti che si prevede saranno trasmessi. La FSA auspica, invece, che venga inserita la seguente restrizione:

«… sempre che ciò sia necessario per il ricorso».

Articolo 16

Il Cantone TI, l’ASB, economiesuisse, l’ASG e il Forum OAD propongono di stralciare la disposizione con la motivazione fra l’altro che il consenso non verrebbe dato liberamente, poiché la persona interessata potrebbe essere messa sotto pressione dallo Stato richiedente.

Il Cantone FR propone che l’AFC informi le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate come è previsto nell’articolo 17 capoverso 4.

Cpv. 1:

Secondo la Camera fiduciaria bisogna garantire che il consenso scritto delle persone legittimate a ricorrere alla trasmissione delle informazioni sia esplicito ed informato – ad esempio mediante una formulazione stabilita dall’AFC.

Per la Camera di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna non si comprende perché il consenso dato sia irrevocabile. Dovrebbe essere possibile revocarlo per scritto, finché le informazioni non sono ancora state trasmesse.

Articolo 17

Cpv. 4:

Il Ticino chiede che venga trasmessa una copia della decisione finale alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, affinché possano verificare che sia osservato il diritto svizzero ai sensi dell’articolo 21. Su richiesta delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni bisognerebbe inviare loro una copia delle informazioni trasmesse nell’ambito stabilito dall’articolo 21 capoverso 2.

Articolo 18

Cpv. 2:

Il Cantone SO e PolyReg desiderano che le condizioni alle quali possono essere pubblicate le spese per la concessione dell’assistenza amministrativa siano disciplinate nei principi fondamentali della legge. In questo contesto, PolyReg ritiene che debba essere garantito che all’intermediario finanziario, in qualità di detentore delle informazioni, il quale di norma non ha alcun interesse alla procedura di assistenza amministrativa, non possano essere addossate spese solo perché esse non possono essere riscosse dalla persona interessata o perché l’intermediario finanziario è a conoscenza di eventuali problemi fiscali del suo committente.