Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

Con riferimento all’articolo 14 capoverso 1, diversamente da quanto esposto nel rapporto esplicativo, secondo il VSUD è giustificato che una persona interessata non venga informata immediatamente solo per i delitti gravi.

Con accenno alla sentenza A-7789/2009 del Tribunale amministrativo federale del 21 gennaio 2010, l’USI fa notare che il rinvio alla sottrazione d’imposta grave (art. 190 LIFD) di cui al commento del rapporto esplicativo relativo all’articolo 21 capoverso 2 e all’articolo 22 capoverso 6, sulla base dei quali dovrebbe essere ammesso ottenere informazioni bancarie, è contra legem.

Il Tribunale federale propone di prevedere una norma relativa a una seconda istanza di ricorso, come si è rivelata valida nel caso dell’assistenza giudiziaria dall’entrata in vigore della LTF:

- completamento dell’articolo 83 lettera h LTF: «le decisioni concernenti l’assistenza am-

ministrativa internazionale a meno che riguardino un caso particolarmente importante»;

- completamento dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LTF: «nel campo dell’assistenza

giudiziaria internazionale in materia penale e dell’assistenza amministrativa»;

- completamento dell’articolo 107 capoverso 3 LTF: «Se ritiene inammissibile un ricorso

interposto nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o

dell’assistenza amministrativa, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti».

Anche la CDCF, i Cantoni BE, LU, BS, TI e il VSUD chiedono che venga introdotta una seconda istanza di ricorso. Mancherebbe un motivo giuridico o materiale per trattare in maniera differente l’assistenza amministrativa e quella giudiziaria e secondo la considerazione del Tribunale federale non si dovrebbe contare su ritardi considerevoli. Il Tribunale federale deciderebbe in pochi giorni se entrare eccezionalmente nel merito del ricorso e sotto il profilo materiale sarebbero prese decisioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale di norma entro tre mesi. Questa durata dovrebbe essere senz’altro spiegata all’estero.

Il PS chiede che venga stralciata la riserva del segreto professionale tutelato dalla legge nell’articolo 127 capoverso 2 LIFD e nell’articolo 43 capoverso 2 LAID.

Nel caso in cui l’articolo 21 capoverso 2 venga stralciato, il Cantone TI auspica che vengano eseguiti studi che possano valutare le ripercussioni a livello nazionale e per la piazza finanziaria ticinese, in particolare, proponendo nel contempo adeguate misure di sostegno alla sua piazza finanziaria.

Il Rat für Persönlichkeitsschutz (Consiglio per la tutela della persona) propone

un’approfondita rielaborazione dell’avamprogetto, poiché non sarebbe coordinato con

l’assistenza giudiziaria in materia penale e con il nuovo CPP e non terrebbe conto di importanti richieste di protezione dei dati. Si dovrebbero garantire i seguenti principi: il principio della specialità, eventualmente il principio della lunga mano, il principio della confidenzialità, la proporzionalità, la perseguibilità bilaterale, l’adozione di misure coercitive solo in presenza delle esigenze di diritto penale processuale secondo il CPP o il non impiego di dati ottenuti senza rispettare queste esigenze in un procedimento penale estero; la tutela della sfera privata di terzi estranei alla procedura.