Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

1. Situazione iniziale

Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard secondo l’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE (Modello OCSE) in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. La decisione viene attuata con l’adeguamento delle convenzioni esistenti rispettivamente con la conclusione di nuove convenzioni di doppia imposizione (CDI).

Da allora l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha condotto negoziati con numerosi Stati e ha introdotto una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE (scambio di informazioni nel singolo caso in base a una domanda concreta e motivata nonché in osservanza del divieto di raccolta di prove) nelle convenzioni esistenti, rispettivamente in quelle nuove. Nella sessione estiva del 2010 le Camere federali hanno approvato le prime 10 convenzioni con la clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE.

Poiché in occasione del peer review in corso del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali si delineava che le condizioni poste per una domanda di assistenza amministrativa, finora considerate adeguate dalla Svizzera, erano troppo restrittive per questa convenzione in ordine all’identificazione del contribuente e del presumibile detentore delle informazioni, con il messaggio del 6 aprile 2011 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento i disegni di 10 decreti federali sui completamenti delle convenzioni.

La clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE impone agli Stati contraenti l’obbligo di eseguire quelle misure di ottenimento delle informazioni che sono altresì previste dal diritto interno (art. 26 par. 3 lett. a e par. 4 Modello OCSE). Gli Stati contraenti non possono tuttavia interpretare tale obbligo nel senso che consentirebbe loro di rifiutare la fornitura di informazioni solo perché esse sarebbero in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario oppure perché si riferiscono a partecipazioni a una persona giuridica (art. 26 par. 5 Modello OCSE). In questo senso la Svizzera si impegna – andando oltre il proprio diritto interno – a richiedere tali informazioni se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca le basi di diritto materiale ai fini dello scambio di informazioni tra la Svizzera e l’altro Stato contraente. Tali basi di diritto sono vincolanti per la Svizzera e non possono essere modificate dal diritto interno. La Svizzera non può pertanto limitare per il tramite del suo diritto interno l’assistenza amministrativa stabilita dalle clausole di assistenza amministrativa delle singole CDI.

L’esecuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve essere prevista nel diritto nazionale. Poiché fin dall’autunno del 2010 era necessario un atto legislativo che disciplinasse l’esecuzione dell’assistenza amministrativa sancita dalle CDI nell’interesse della certezza del diritto e di una prassi uniforme, l’ordinanza del 1° settembre 2010 sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI;

RS 672.204) è stata posta in vigore con effetto al 1° ottobre 2010. Il Parlamento ha però incaricato il Consiglio federale di presentare all’attenzione delle Camere federali un disegno di legge per l’attuazione dell’assistenza amministrativa prevista nella convenzione secondo lo standard dell’OCSE (cfr. ad esempio Mozione 09.4335 Baumann, «L’assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia imposizione. Disciplinamento a livello legislativo» oppure art. 2 del decreto federale del 18 giugno 2010 che approva un nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione, FF 2010 3817). Un disciplinamento a livello legislativo offre il margine di manovra per derogare laddove è appa-