Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
Hanno rinunciato a presentare un parere: Unione delle città svizzere, SIC Svizzera, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, FPC, Tribunale amministrativo federale, COMCO.
I Cantoni UR, SZ, NW, GL, FR, SH, AR, GR, TG, VD hanno condiviso il parere della CDCF. L’Unione svizzera degli imprenditori condivide il parere di economiesuisse.
3.2. Concetto di valutazione
Di seguito non vengono esposti i singoli pareri pervenuti. Vengono piuttosto spiegate
l’opinione di massima dei partecipanti alla consultazione e in particolare le proposte di modifica. Per i dettagli si rimanda ai pareri che possono essere consultati presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
4. Principali risultati della consultazione
4.1. Opinione di massima dei partecipanti alla consultazione
I partecipanti alla consultazione esprimono un parere favorevole pressoché unanime
sull’avamprogetto. Solo la Dichiarazione di Berna è contraria alla legge poiché impedirebbe uno scambio automatico di informazioni e non permetterebbe di offrire un’assistenza amministrativa agli Stati con i quali la Svizzera non ha ratificato una CDI.
4.2. Principali riserve dei sostenitori
Tra gli aspetti criticati o contestati dai sostenitori si evidenziano i seguenti punti:
a) Prestazione dell’assistenza amministrativa esclusivamente su domanda nel singolo caso
(art. 4 cpv. 1). Il PLR, l’UDC e i rappresentanti dell’economia sono chiaramente favorevoli alla limitazione al singolo caso. Il PPD, I Verdi, il PCS e organizzazioni della Sinistra vogliono invece sopprimere la limitazione. SwissHoldings solleva la questione se non si dovrebbe scegliere una formulazione più vaga, poiché a livello internazionale non è ancora chiaro se in futuro debba essere possibile presentare ancora domande collettive, che non costituiscono una raccolta di prove.
b) Rinuncia ad enumerare le condizioni di una domanda nell’articolo 6 LAAF. Il PPD, l’UDC
e i rappresentanti dell’economia chiedono segnatamente di riprendere le condizioni contenute nell’OACDI, poiché ciò servirebbe a garantire la certezza del diritto. I Cantoni appoggiano la rinuncia alle condizioni. Il PS, I Verdi e organizzazioni della Sinistra auspicano condizioni meno severe da porre a una domanda di assistenza amministrativa.
c) Non entrata nel merito di una domanda se è fondata su informazioni ottenute mediante
reati secondo il diritto svizzero (art. 7 lett. c). Il CDF e alcuni Cantoni propongono un procedimento diverso che ammetterebbe l’assistenza amministrativa se allo Stato richiedente sono state comunicate spontaneamente e gratuitamente informazioni ottenute mediante reati. SwissHoldings è di parere diverso. Affinché la Svizzera non sia messa sotto pressione anche a livello internazionale, l’associazione si chiede se non si dovrebbe scegliere una formulazione più vaga che lasci un margine di manovra più ampio. Il PS, il PCS, I Verdi e organizzazioni della Sinistra auspicano che si rinunci a un divieto
dell’assistenza amministrativa per i dati rubati. Il PLR, l’UDC e rappresentanti
dell’economia appoggiano esplicitamente la normativa.
d) Impiego delle informazioni bancarie per fare osservare il diritto fiscale svizzero (art. 21
cpv. 2). Il Cantone Ticino, il PLR, il PPD, l’UDC e rappresentanti dell’economia sono favorevoli al fatto che le informazioni bancarie possano essere impiegate purché sia stato