Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

Cpv. 2 (nuovo):

Il PS, I Verdi, l’USS, Alliance Sud e (analogamente) la Dichiarazione di Berna propongono la seguente nuova disposizione per impedire che uno Stato adotti provvedimenti politici nel caso in cui la Svizzera non entrasse nel merito di una domanda di assistenza amministrativa:

«Lo Stato richiedente può interporre ricorso (presso il Tribunale federale) contro la decisione di non entrare nel merito».

Anche l’ASB, l’ASG e il Forum OAD propongono un nuovo capoverso:

«Inoltre, non si entra nel merito della domanda se nello Stato richiedente sono prescritti i crediti fiscali (compresi ricuperi d’imposta, multe ecc.) per il periodo fiscale per il quale sono state richieste le informazioni».

Articolo 8

Cpv. 2:

Per SwissHoldings è discutibile che alla luce del Modello OCSE e delle disposizioni delle CDI si possa giustificare una limitazione delle partecipazioni a una persona giuridica. In tali testi sarebbero menzionate persone in generale, tra le quali rientrerebbero anche le società di persone. Sebbene la formulazione non verrebbe modificata nella LAAF, verrebbero pertanto applicate le ulteriori corrispondenti disposizioni delle convenzioni.

Per Fiduciari Suisse e il Forum OAD non è chiaro se il concetto di «fiduciario» si riferisce a una professione o a una attività di fiduciario. In quest’ultimo caso l’attività dovrebbe essere riformulata come azione in rappresentanza di un’altra persona.

Cpv. 3:

Il PS propone il seguente secondo periodo affinché le possibilità di comunicazione rispettino almeno lo standard, com’era previsto nell’articolo 6 capoverso 3 dell’avamprogetto conformemente all’articolo 123 capoverso 2 LIFD:

«L’AFC può anche rivolgersi a esperti».

Cpv. 4:

La CDCF, i Cantoni ZH, LU, ZG, SO, BS, AG, TI, VS, il PPD, l’UDC, economiesuisse, l’ASB, la BCG, l’ABPS, l’ASG, la Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, il Forum OAD, il PLG e

l’ASEFiD propongono di stralciare il secondo periodo. Se esiste la possibilità di concedere deroghe bisognerebbe attendersi che le persone nello Stato estero vengano messe sotto pressione affinché accettino di collaborare con le autorità estere in Svizzera. La Camera fiduciaria ritiene che non si possa escludere inoltre che l’autorità richiedente venga a conoscenza di fatti che non sono coperti dalla domanda di assistenza amministrativa in occasione della consultazione degli atti o della presenziazione agli atti procedurali.

Nel caso in cui venga mantenuta il secondo periodo, la CDCF, il Cantone SO e la Camera fiduciaria auspicano che venga fatta salva la concessione del diritto reciproco da parte dello Stato richiedente.

Cpv. 5:

economiesuisse e la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propongono di non prevedere «di norma» alcun rimborso dei costi per l’ottenimento delle informazioni,

poiché non sarebbe da escludere che i costi siano elevati.

Il PPD chiede, invece, lo stralcio del capoverso.