Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
La CDCF, i Cantoni ZH, LU, OW, ZG, SO, BS, AG, VS e il PPD aggiungono che in relazione alla riscossione delle spese bisognerebbe disciplinare anche la ripartizione degli indennizzi incassati. Sarebbe da tener conto che in determinate condizioni le richieste di assistenza amministrativa potrebbero causare costi ingenti anche ai Cantoni, ragion per cui in tali casi la loro partecipazione a un eventuale indennizzo sarebbe opportuna.
Cpv. 2:
Fiduciari Suisse e il Forum OAD sono favorevoli allo stralcio, poiché la disposizione è in contrasto con il principio della gratuità secondo il capoverso 1.
Cpv. 3 (nuovo):
Con riferimento al caso UBS e alle attuali ordinanze sulle CDI, il PS e l’USS propongono i seguenti completamenti:
«Se il detentore delle informazioni viola l’obbligo di diligenza consapevolmente o per negligenza, è tenuto a rimborsare le spese connesse all’ottenimento delle informazioni».
«Le spese cagionate al detentore delle informazioni a causa delle misure coercitive sono a suo carico».
Articolo 19
Cpv. 1:
PolyReg ritiene la disposizione inammissibile dal profilo dello stato di diritto e chiede che sia previsto il diritto di interporre ricorso contro la decisione concernente le misure coercitive e il diritto di chiedere il suggellamento. Nessuna CDI richiederebbe la soppressione della tutela legale nei confronti dei soggetti di diritto dello Stato richiedente. Secondo PolyReg il detentore delle informazioni ha interessi tutelati per legge e non è il destinatario della decisione finale. Egli dovrebbe pertanto essere legittimato a ricorrere autonomamente, tanto più che dovrebbe essere in grado di far valere i propri interessi se venisse applicata la procedura semplificata secondo l’articolo 16 e se venisse meno una decisione finale (impugnabile). Anche la persona interessata avrebbe bisogno di una tutela legale già prima della decisione finale, ad esempio se fa valere obiezioni secondo l’articolo 9 capoverso 3.
La CDCF, i Cantoni ZH, LU, ZG, SO, SG, AG e VS sottolineano che la disposizione disciplina la procedura di impugnazione contro le decisioni dell’AFC. Per quanto riguarda le decisioni concernenti le multe disciplinari secondo l’articolo 10 capoverso 4 LAAF e del nuovo articolo 10 capoverso 5 proposto si porrebbero delle domande specifiche. Innanzi tutto, nella procedura di assistenza amministrativa non sarebbe esplicitamente applicabile la PA che in linea di principio si può applicare nella procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali secondo l’articolo 3 lettera c PA. Inoltre, la norma prevista nell’articolo 19 capoverso 1 LAAF, secondo la quale le decisioni anteriori alla decisione finale possono essere impugnate solo congiuntamente alla decisione finale, potrebbe non essere valida per le decisioni in materia di multe disciplinari, poiché la prestazione di assistenza amministrativa dovrebbe poter essere differita partendo dal presupposto del principio che la procedura si svolga rapidamente e non in base all’impugnazione delle decisioni in materia di multe disciplinari. Secondo la CDCF, i Cantoni di ZH, LU, ZG, SO, BS e VS per la procedura di ricorso relativa alle decisioni in materia di multe disciplinari si potrebbe offrire una normativa analoga a quella della LIFD per la violazione di obblighi procedurali.
Il Cantone di Berna ritiene opportuno notificare eventuali multe disciplinari mediante una decisione separata per evitare ritardi inutili.