Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

rentemente necessario alle disposizioni legali in vigore e a quelle relative alla procedura amministrativa.

Con decisione del Consiglio federale del 20 gennaio 2010, in vista dell’elaborazione di una legge corrispondente, il DFF è stato incaricato di istituire un gruppo di lavoro composto dagli uffici specializzati interessati della Confederazione (SFI, AFC, UFG, AFD, SG DFF, FINMA), da esperti esterni (ASB, SwissHoldings, Fiduciaire Suisse) e da rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (DCF). Dopo 5 sedute il gruppo di lavoro ha presentato un progetto di legge.

L’avamprogetto è stato posto in consultazione dal 12 gennaio al 13 aprile 2011.

2. Punti essenziali del progetto

Il disciplinamento dell’attuazione conforme alla procedura dell’assistenza amministrativa nel quadro della LAAF è destinato a creare certezza del diritto a livello di competenze, di procedura e di rimedi giuridici.

Nei suoi tratti principali la LAAF posta in consultazione prevede quanto segue:

l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere (art. 2). La legge contiene il principio secondo cui l’assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso (art. 4 cpv. 1). Nel merito della domanda non si entra tra l’altro se essa verte su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero – ad esempio tramite

l’ottenimento illegale di dati (art. 7 lett. c). La legge stabilisce da chi e con quali mezzi devono essere ottenute le informazioni, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e a chi compete il diritto di partecipare alla procedura (cap. 3). In presenza delle condizioni necessarie la trasmissione delle informazioni può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata oppure mediante notifica di una decisione finale nel quadro della procedura ordinaria (cap. 4). La LAAF reca infine disposizioni particolari sulla procedura di ricorso (art. 19).

La LAAF riprende nei suoi tratti principali le norme dell’OACDI, introducendo nondimeno alcune novità:

Campo di applicazione

Diversamente dall’OACDI, che concerne esclusivamente l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le CDI, la LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altre convenzioni internazionali sullo scambio di informazioni in materia fiscale (cfr. art. 1). La legge si applica in particolare anche all’assistenza amministrativa secondo l’accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito accordo sulla fiscalità del risparmio o AFisR). La LAAF non è invece applicabile all’accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (qui di seguito accordo antifrode o AAF; l’accordo non è ancora entrato in vigore, ma è applicato provvisoriamente dall’8 aprile)2. Le lacune esistenti in ambito di diritto doganale e di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’assistenza amministrativa ai sensi dell’AAF

1

RS 0.641.926.8

2

RS 0.351.926.81