Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

Con rimando all’articolo 37 LRD, il PCS e Alliance Sud propongono di prevedere una multa fino a 500 000 franchi, ma con un minimo di 150 000 franchi. Anche I Verdi propongono un importo massimo delle multe molto più elevato. L’USS e il PS propone una multa pari a un importo fino a 10 volte quello delle imposte sottratte o fino al doppio del valore patrimoniale amministrato dalla persona. Con riferimento all’articolo 47 LBCR la Dichiarazione di Berna si dichiara favorevole a una pena detentiva fino a tre anni o a una pena pecuniaria rispettivamente a una multa fino a 25 000 franchi in caso di comportamento colposo.

Poiché nel diritto fiscale svizzero il rifiuto a collaborare, nonostante diffida preventiva, prevede una condanna a una multa disciplinare (art. 55 LAID e art. 174 cpv. 1 LIFD), lo Studio di avvocati Umbricht auspica un adeguamento del capoverso 4.

Articolo 11

Cpv. 1:

La CDCF, i Cantoni ZH, BE, LU, OW, ZG, SO, BS, AG e VS ritengono che sia preferibile la formulazione francese del secondo periodo, secondo il quale l’AFC può esigere la trasmissione degli incarti fiscali completi solo se necessario. Inoltre, si parte dal presupposto che debbano essere richieste soltanto le copie e non gli originali.

La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone lo stralcio

dell’avverbio «presumibilmente», poiché si dovrebbero richiedere solo le informazioni necessarie.

Articolo 12

Cpv. 1:

La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone lo stralcio

dell’avverbio «presumibilmente», poiché si dovrebbero richiedere solo le informazioni necessarie.

Articolo 13

Il PPD ritiene che le misure coercitive debbano essere conformi al diritto penale amministrativo. Inoltre, esse dovrebbero poter essere ingiunte da un giudice cantonale.

Cpv. 1:

Il Forum OAD propone di sostituire nella lettera a «oppure» con «e», affinché nella LAAF non si vada oltre quanto consentito nel diritto svizzero.

Lett. c (nuovo):

La Dichiarazione di Berna propone la seguente nuova formulazione della lettera c:

«se la società madre svizzera viene indotta ai fini dell’imposizione a rendere noti i prezzi di trasferimento di una filiale residente in uno Stato richiedente».

Cpv. 2:

L’UDC, economiesuisse, l’ASB, l’ASG, il Forum OAD e l’ARIF ritengono inadeguata la lettera c e ne propongono lo stralcio. Il Cantone ZH auspica che venga chiarito quali persone sono considerate testimoni. Si chiede, in particolare, se oltre al detentore delle informazioni vi rientri anche la persona interessata.

Cpv. 3:

Il PPD auspica che spetti al giudice ingiungere le misure coercitive.