Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

ressata potrebbe essere messa sotto pressione. Inoltre, l’articolo 115i AP-LD dovrebbe essere adeguato in modo da ammettere l’impugnazione di decisioni incidentali attraverso misure coercitive, conformemente all’articolo 19 capoverso 1 LAAF.

N. 2

SwissHoldings suggerisce di modificare l’articolo 75a AP-LIVA in modo che la LAAF sia sempre applicabile nei casi in cui l’assistenza amministrativa rientra in una CDI, vale a dire anche nei casi in cui l’IVA o altri tributi sono contemplati nel campo di validità dell’assistenza amministrativa per le CDI.

Secondo l’USI manca una disposizione che copra l’IVA dopo che sono entrati in vigore l’articolo 26 capoverso 1 del Modello OCSE e singole CDI (ad es. Francia) per le cosiddette «taxes of every kind». Per la procedura, l’articolo 75a AP-LIVA rimanderebbe alla riveduta LD. Di conseguenza, rispetto a certi Stati che hanno parafato CDI relative all’assistenza amministrativa in materia di IVA si potrebbero adire due diverse procedure, segnatamente secondo l’AAF o la LD. Sempre che l’AAF sia effettivamente applicabile, bisognerebbe partire dal presupposto che in quanto lex specialis esso prevale sulla LD. Tuttavia sorgerebbe l’interrogativo se la LD possa comunque essere applicata temporaneamente a una domanda di assistenza amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto di uno Stato europeo che ha parafato una CDI, fintanto che la Svizzera applica unilateralmente l’AAF e questo non è ancora entrato in vigore.

6. Ulteriori proposte dei partecipanti alla consultazione

Il Cantone JU auspica che nel messaggio venga precisato il concetto di detentore delle informazioni secondo l’articolo 3 lettera b e che vengano fatti degli esempi (datore di lavoro, assicuratore, committente).

L’USI auspica che nel messaggio in merito all’articolo 4 capoverso 1 vengano elencate le CDI secondo le quali l’AFC fornisce assistenza amministrativa spontanea.

Il Cantone JU chiede di specificare da quando una procedura non viene più eseguita speditamente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.

La CDCF, i Cantoni OW, ZG, SO, SG, AG e VS propongono di chiarire nel commento

sull’articolo 7 lettera c che non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa solo se si riferisce a informazioni che lo Stato richiedente ha ottenuto a pagamento o con la promessa di vantaggi o con la minaccia di svantaggi, ma non se queste gli sono state fornite spontaneamente e gratuitamente. Si potrebbe quindi tenere conto delle preoccupazioni internazionali esposte. Il Cantone BE propone di verificare scrupolosamente se a livello internazionale è ammesso non entrare nel merito di una domanda di assistenza amministrativa nel caso di uno Stato richiedente informazioni bancarie comunicate anonimamente e gratuitamente.

La CDCF, i Cantoni LU, OW, SO, BS, AG e VS auspicano che nel messaggio si chiarisca che secondo l’articolo 8 capoverso 3 esiste anche la possibilità di ottenere le informazioni contemporaneamente dalla persona interessata e dal detentore delle informazioni.

Per quanto concerne l’articolo 13 capoverso 2 lettera c, per la CDCF e i Cantoni LU, AG, BS, VS e JU non è chiaro se anche la persona interessata è compresa nel concetto di testimone e si auspicano che venga chiarito nel messaggio.