Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
Fiduciari Suisse e il Forum OAD sono contrari al fatto che le domande possano essere redatte anche in lingua inglese. Sarebbe una questione di sovranità dare riscontro solo alle domande nelle lingue ufficiali. Inoltre, le domande in lingua inglese causerebbero costi di traduzione.
Articolo 7
La FSA ritiene che la non entrata nel merito debba essere comunicata per scritto ed eventualmente con una breve motivazione.
Lett. a:
La FSA propone di adeguare al tedesco i concetti ambigui «recherche de preuves» rispettivamente «scopo di raccogliere prove».
Il PLG vorrebbe definire più chiaramente il concetto di raccolta delle prove. Si dovrebbero tenere in considerazione i seguenti elementi: a) la descrizione di una categoria astratta di persone giuridiche o fisiche non sarebbe sufficiente; b) la domanda dovrebbe fare riferimento a una fattispecie concreta, che consenta di stabilire un collegamento causale a una determinata persona; c) il solo fatto che esista un rapporto bancario con la Svizzera non sarebbe sufficiente per presentare una domanda.
La Dichiarazione di Berna propone lo stralcio, poiché l’AFC non potrebbe individuare lo scopo di una domanda.
Lett. b:
Il PS e la Dichiarazione di Berna propongono lo stralcio. Questa limitazione contrasterebbe con l’estensione auspicata dell’assistenza amministrativa a tutti i casi che servirebbero per applicare il diritto fiscale interno dello Stato partner.
Lett. c:
Per non essere in contrasto con il diritto internazionale, secondo i Cantoni LU e BS deve essere esplicitamente disciplinato il fatto che non si entra nel merito della domanda se lo stesso Stato richiedente ha violato il principio della buona fede ottenendo informazioni mediante reati secondo il diritto svizzero.
Il Cantone TI ritiene che la normativa nell’OACDI sia più chiara, poiché nell’ordinanza l’utilizzo di informazioni ottenute mediante reati oltre a violare il principio della buona fede costituisce un motivo autonomo di rifiuto. Inoltre, la lettera c dovrebbe essere completata con l’aggiunta: «… secondo il diritto svizzero o il diritto interno dello Stato richiedente».
SwissHoldings invita a riflettere se per quanto concerne le informazioni ottenute mediante reati non bisognerebbe optare per una formulazione che lasci un maggior margine di manovra. Non sarebbe stato ancora spiegato a livello internazionale se l’assistenza amministrativa deve essere fornita anche nei casi che si fondano su informazioni acquisite o ricevute illegalmente. In questo caso la Svizzera potrebbe essere messa sotto pressione dall’OCSE.
Il PS e l’USS propongono di stralciare la lettera c, poiché tale norma rientrerebbe nella convenzione e come disposizione nazionale non poggerebbe su solide basi; anche l’osservanza della buona fede sarebbe ovvia. Il PCS, I Verdi e Alliance Sud auspicano lo stralcio del passaggio: «… in particolare … ottenute», poiché non spetterebbe alla Svizzera verificare come lo Stato richiedente abbia ottenuto le sue informazioni.