Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
Il Cantone SO e il Centre Patronal richiedono l’identificazione certa della persona interessata e del detentore delle informazioni. Al riguardo, secondo il Centre Patronal la sola identificazione attraverso l’IBAN deve rimanere un’eccezione.
Il PPD, la CDCF, i Cantoni ZH, LU, OW, ZG, SO, BS, AG, VS, JU, l’ARIF e l’USI desiderano completare il capoverso 1 con la stessa formulazione dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b n. 8 OACDI (dichiarazione che lo Stato richiedente ha sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna). Lo Studio di avvocati Umbricht richiama
l’attenzione sul fatto che questa dichiarazione non contiene il principio di reciprocità. Se lo Stato richiedente non avesse la possibilità di reperire le informazioni richieste secondo il suo diritto interno, avrebbe sfruttato tutte le fonti d’informazione senza essere in grado di fornire le informazioni nella propria nazione secondo le proprie leggi e la procedura amministrativa abituale.
Affinché la Svizzera possa esigere il rispetto del principio di reciprocità indipendentemente dalle proprie domande di assistenza amministrativa, il PPD, la CDCF, i Cantoni ZH, LU, SO, BS, AG, VS e lo Studio di avvocati Umbricht chiedono di completare la disposizione corrispondente all’articolo 26 paragrafo 3 del Modello OCSE, in modo che lo Stato richiedente deve rilasciare una dichiarazione in merito alle informazioni che non rientrano nell’articolo 26 paragrafo 5 del Modello OCSE che attesti che le misure amministrative necessarie per reperire le informazioni in Svizzera sono conformi anche alle sue leggi e alla sua prassi amministrativa e che le informazioni richieste potrebbero essere reperite anche secondo le sue leggi e secondo la procedura amministrativa abituale.
Viene proposta la seguente formulazione:
«Inoltre, lo Stato estero deve dichiarare di avere sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna. L’AFC può altresì esigere una dichiarazione dallo Stato richiedente che attesti che le misure amministrative necessarie per reperire le informazioni in Svizzera sono conformi alle sue leggi e alla sua prassi amministrativa e che le informazioni richieste potrebbero essere reperite anche secondo le sue leggi e secondo la procedura amministrativa abituale».
Cpv. 1bis e 1ter (nuovo):
Il PS, I Verdi ed Alliance Sud propongono una nuova disposizione che riprenda le condizioni generalmente riconosciute dell’OCSE nel caso in cui non esista alcuna convenzione con uno Stato e per impedire che nei negoziati con un partner debole insorgano oneri amministrativi molto più elevati per la domanda di assistenza amministrativa. Inoltre, essi desiderano inserire una disposizione in merito all’interpretazione delle condizioni:
«Sempre che non esista alcuna convenzione corrispondente oppure la convenzione applicabile non contenga disposizioni di diverso tenore, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) indicazioni sulla base legale; b) se conosciuti, nome e indirizzo della persona interessata; c) i motivi che fondano l’ipotesi che le informazioni richieste si trovano in Svizzera o in possesso del detentore delle informazioni in Svizzera; d) se conosciuti, nome e indirizzo del detentore dell’informazioni; e) una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni; f) l’obiettivo fiscale e i motivi per i quali le informazioni richieste sono verosimilmente rilevanti ai fini dell’obiettivo fiscale indicato; g) il periodo fiscale (data dell’inizio e della fine) e, sempre che non coincida, l’arco di tempo (data dell’inizio e della fine) per il quale le informazioni sono richieste; h) la dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente ha esaurito tutte le misure previste dalla sua procedura fiscale nazionale per ottenere informazioni. Nella prassi queste condizioni devono essere interpretate in modo da non impedire inutilmente uno scambio efficace di informazioni ai fini fiscali».