Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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dati con FIU estere) sia l’articolo 32 capoverso 1 LRD (riguardante la collaborazione dell’Ufficio di comunicazione con autorità estere di perseguimento penale) rimandano alla LUC. L’affermazione contenuta nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 27, paragrafo 4), secondo cui questa norma costituisce l’ultimo rinvio alla LUC rimasto, non sarebbe pertanto corretta.

4.7 Art. 32 rubrica, cpv. 2 e 3

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale

2Abrogato

3L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell’autore della comunicazione inviata dall’intermediario finanziario.

Questa norma non è stata criticata da nessuno dei partecipanti alla procedura di consultazione. I pareri pervenuti non contenevano nemmeno proposte di modifica.

4.8 Ulteriori osservazioni

BE e la CDCGP auspicano che il testo del messaggio sia integrato illustrando gli effetti concreti della presente revisione e l’applicazione delle nuove raccomandazioni del GAFI in ambito fiscale. In particolare chiedono di specificare quali reati fiscali qualificati siano da considerare reati preliminari del riciclaggio di denaro, e quali conseguenze avrà tale definizione sul diritto penale fiscale. Si chiede di chiarire anche i collegamenti tra lo scambio d’informazioni per combattere il riciclaggio di denaro e l’assistenza amministrativa fiscale nonché l’assistenza giudiziaria in materia penale. Inoltre viene chiesto di specificare in quale misura le informazioni finanziarie trasmesse possono o devono essere messe a disposizione nel contesto dell’assistenza amministrativa fiscale o di quella giudiziaria.

Anche il PPD si è pronunciato sul tema dei reati fiscali come reati preliminari del riciclaggio di denaro. Tuttavia questo aspetto non presenta un collegamento diretto con il presente disegno di legge e sarà trattato nell’ambito del progetto più ampio concernente la trasposizione nel diritto svizzero delle nuove raccomandazioni del GAFI.

L’USAM deplora la mancanza di un esame approfondito degli effetti del progetto sugli intermediari finanziari e sull’economia svizzera e chiede che sia effettuata un’analisi dettagliata dei costi generati dalle nuove norme.