Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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Richiesta di un disciplinamento più restrittivo

SZ, il PLR GE, il PLR, l’UDC, economiesuisse, SwissBanking, il Centre Patronal, il Fo-

rum OAD, l’OAD FCT, l’OAR-G, l’OAD FSA/FSN, l’ASA, la CF, Fiduciari Suisse, l’ASBP, il

VQF e l’ ASGP richiedono un disciplinamento più chiaro e restrittivo dello scambio di informazioni con l’estero, al fine di evitare abusi. Temono in particolare che la disposizione comporti uno scambio d’informazioni automatizzato, in particolare in ambito fiscale. Quando la Svizzera avrà trasposto le nuove raccomandazioni del GAFI, la nuova disposizione si applicherebbe anche ai reati fiscali gravi, considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro. Di conseguenza, ZH, il PLR, SwissBanking, il Forum OAD, l’USAM, l’ASA e l’ASBP chiedono che le competenze dell’Ufficio di comunicazione non siano estese più del necessario.

Fiduciari Suisse vorrebbe che all’Ufficio di comunicazione fosse espressamente vietato di fornire informazioni alle FIU che le utilizzano per motivi estranei alla lotta al riciclaggio di denaro.

Il PLR ritiene che la disposizione non precisa chiaramente i presupposti della consegna dei dati e chiede quindi che nella legge sia integrato un elenco di condizioni nel quale siano contenuti almeno gli standard riportati nel rapporto complementare concernente la convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti d’America. Solo in questo modo sarebbe possibile verificare in ogni singolo caso se la consegna di dati è consentita.

SwissBanking e l’USAM sono dell’opinione che la legislazione sul riciclaggio di denaro non debba prevalere sulle disposizioni delle leggi e dei trattati internazionali vigenti in materia fiscale. Di conseguenza, occorrerebbe inserire nella LRD una norma che disciplini i conflitti e preveda esplicitamente la possibilità di ricorrere a specifiche procedure di assistenza amministrativa, analoghe a quelle previste in campo fiscale.

BS esige una verifica accurata della proporzionalità della richiesta d’informazioni proveniente dall’estero.

Requisiti insufficienti riguardo alla forma e al contenuto: rischio di elusione dell’assistenza giudiziaria e di ricerche generiche di prove

LU, VD, il Centre Patronal, l’OAD FSA/FSN, la CF e il VQF criticano la mancanza di un disciplinamento della forma e del contenuto della richiesta di informazioni e affermano che è difficile impedire eventuali ricerche generiche di prove. La CF richiede quindi che

l’inammissibilità di ricerche generiche di prove venga sancita espressamente nel testo della disposizione. Per disciplinare in modo coerente i requisiti di una richiesta d’informazioni, VD invita a basarsi sulle norme della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1, in particolare l’art. 2 lett. a).