Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati
4.5 Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni
È vietato fornire informazioni agli uffici di comunicazione esteri quando:
a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
b. per rispondere a una richiesta è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero statuisce l’uso dei canali dell’assistenza giudiziaria.
TG e l’USAM criticano l’espressione di cui alla lettera a «alcun legame con la Svizzera» giudicandola troppo vaga. Anche BS ritiene poco chiara quest’espressione poiché è difficilmente ipotizzabile che una richiesta non abbia alcun legame con la Svizzera. SwissBanking, l’USAM e Fiduciari Suisse chiedono di fare un’aggiunta la quale sancisce che possano essere trasmesse solo informazioni correlate alla Svizzera e a un reato preliminare del riciclaggio di denaro ai sensi del diritto svizzero.
BS afferma che la lettera b è confusa in quanto non stabilisce con chiarezza se in futuro le richieste concernenti informazioni bancarie potranno essere trattate applicando le nuove norme o se invece sarà necessario ricorrere all’assistenza giudiziaria.
L’OAD FCT, l’USAM e Fiduciari Suisse chiedono, formulando proposte mirate di modifica, che sia introdotta una lettera c che permette all’Ufficio di comunicazione di sospendere unilateralmente la trasmissione d’informazioni in caso di inosservanza delle condizioni di cui all’articolo 30 capoversi 1 e 4 AP-LRD.
4.6 Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione
Se la presente legge non contiene disposizioni sul trattamento dei dati e l’assistenza amministrativa da parte
38 dell’Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
L’UDC respinge espressamente questa disposizione, sostenendo che la competenza dell’Ufficio di comunicazione di raccogliere informazioni presso autorità e servizi amministrativi nonché di inoltrarle spontaneamente alla Polizia giudiziaria federale indipendentemente da un’eventuale segnalazione di sospetto, contrasterebbe nettamente con la concezione di uno Stato liberale.
SZ sostiene che questa norma è in parte ridondante e incongruente. Sia l’articolo 35 capoverso 1 LRD (riguardante il trattamento di dati personali, in cui rientra anche lo scambio di
38 LUC; RS 360.