Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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4.5 Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni

È vietato fornire informazioni agli uffici di comunicazione esteri quando:

a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;

b. per rispondere a una richiesta è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero statuisce l’uso dei canali dell’assistenza giudiziaria.

TG e l’USAM criticano l’espressione di cui alla lettera a «alcun legame con la Svizzera» giudicandola troppo vaga. Anche BS ritiene poco chiara quest’espressione poiché è difficilmente ipotizzabile che una richiesta non abbia alcun legame con la Svizzera. SwissBanking, l’USAM e Fiduciari Suisse chiedono di fare un’aggiunta la quale sancisce che possano essere trasmesse solo informazioni correlate alla Svizzera e a un reato preliminare del riciclaggio di denaro ai sensi del diritto svizzero.

BS afferma che la lettera b è confusa in quanto non stabilisce con chiarezza se in futuro le richieste concernenti informazioni bancarie potranno essere trattate applicando le nuove norme o se invece sarà necessario ricorrere all’assistenza giudiziaria.

L’OAD FCT, l’USAM e Fiduciari Suisse chiedono, formulando proposte mirate di modifica, che sia introdotta una lettera c che permette all’Ufficio di comunicazione di sospendere unilateralmente la trasmissione d’informazioni in caso di inosservanza delle condizioni di cui all’articolo 30 capoversi 1 e 4 AP-LRD.

4.6 Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Se la presente legge non contiene disposizioni sul trattamento dei dati e l’assistenza amministrativa da parte

38 dell’Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

L’UDC respinge espressamente questa disposizione, sostenendo che la competenza dell’Ufficio di comunicazione di raccogliere informazioni presso autorità e servizi amministrativi nonché di inoltrarle spontaneamente alla Polizia giudiziaria federale indipendentemente da un’eventuale segnalazione di sospetto, contrasterebbe nettamente con la concezione di uno Stato liberale.

SZ sostiene che questa norma è in parte ridondante e incongruente. Sia l’articolo 35 capoverso 1 LRD (riguardante il trattamento di dati personali, in cui rientra anche lo scambio di

38 LUC; RS 360.