Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
NE e la CAIS approvano invece che la consegna di informazioni sia sancita come obbligo. Ritengono infatti che la scelta di non riconoscere agli intermediari finanziari alcuna via di ricorso sarebbe più pragmatica rispetto alla soluzione alternativa di sancire diritti particolari (tra cui il diritto di ricorso), analogamente a quanto previsto dal CPP.
Critica all’obbligo di consegnare le informazioni senza indugio
SwissBanking, l’USAM e la FBE contestano la proposta contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui l’obbligo di consegnare i dati, sancito dalla legge, debba riguardare tutte le informazioni che rientrano nella sfera d’influenza dell’intermediario finanziario (cfr. il rapporto esplicativo, pag. 16, paragrafo 3). Considerato che le filiali di un istituto estero non possono richiedere e ottenere informazioni da altre società dello stesso gruppo, se non entrando in conflitto con i sistemi giuridici esteri, tale disposizione non è in realtà giuridicamente applicabile.
Secondo LU, NE, OW, SH, ZH, SwissBanking e l’USAM la richiesta di consegnare i dati senza indugio non sarebbe realistica anche perché il termine massimo di due giorni lavorativi definito nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 18, paragrafo 3) sarebbe troppo breve e soprattutto non facile da rispettare da parte degli intermediari finanziari terzi che sono impreparati a rispondere alla richiesta di informazioni dell’Ufficio di comunicazione. NE e OW ritengono che, sulla base di questa interpretazione, la pressione creata dai tempi stretti riconducibili al termine di cinque giorni sancito dall’articolo 10 LRD avrebbe ripercussioni negative per le autorità di perseguimento penale. NE, LU e ZH richiedono esplicitamente una precisazione dell’espressione «senza indugio». NE ritiene che eventualmente si dovrebbe prolungare da cinque a otto giorni lavorativi il termine di cui all’articolo 10 capoverso 2 LRD.
Critica all’introduzione di sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di consegnare le informazioni
JU osserva che la mancanza di sanzioni dirette e il fatto che non tutte le violazioni di questa disposizione equivalgono a una violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 37 LRD (come spiegato nel rapporto esplicativo, pag. 19, primo paragrafo), potrebbe significare che determinate violazioni di questa disposizione rimangano impunite.
In merito alle sanzioni comminate in caso di violazione dell’obbligo sancito dall’articolo 11a, LU si chiede se l’inasprimento delle misure che consentono di mettere in discussione la garanzia di un’attività irreprensibile e di vietare l’esercizio della professione conformemente all’articolo 33 della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari da parte della Confederazione (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1), cui fa riferimento il rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 19, paragrafo 3), sia proporzionato ri-