Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
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te e senza particolari formalità (in particolare all’interno del Gruppo Egmont), lo scambio d’informazioni con uffici partner esteri inadempienti.
SwissBanking, il Forum OAD, l’OAD FCT, l’USAM, l’ASA e la FBE ritengono che i presupposti fondamentali su cui si basa lo scambio di informazioni con un determinato Paese debbano essere sottoposti periodicamente a una revisione, indipendentemente dal fatto che la FIU in questione appartenga al Gruppo Egmont.
Anche l’OAD FSA/FSN segnala la difficoltà di verificare se la FIU estera rispetta le garanzie previste e chiede che per tale ragione la collaborazione con i servizi partner all’estero sia attuata in modo restrittivo e con prudenza.
Assenza di vie di ricorso per la persona interessata NW, il PLR GE, il PLR, economiesuisse, SwissBanking, l’OAR-G, l’USAM, la FBE e
l’ASBP criticano decisamente il fatto che non sia data alla persona interessata la possibilità di opporsi con un ricorso alla trasmissione dei suoi dati bancari. SwissBanking e l’USAM ritengono che la persona interessata, nonostante l’assenza di una norma specifica in merito, nel caso concreto abbia il diritto d’impugnare dinanzi a un tribunale amministrativo la trasmissione dei suoi dati in virtù dell’articolo 25a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Fiduciari Suisse riconosce che in generale il settore dell’assistenza amministrativa non prevede rimedi giuridici a favore della persona interessata. Dunque è ancora più importante che l’assistenza amministrativa sia disciplinata in modo restrittivo.
Necessità di definizioni più precise
SwissBanking e l’USAM chiedono cosa s’intende per «altre informazioni», visto che le informazioni finanziarie sono già menzionate nel capoverso 2.
Ulteriore presupposto: informazione da parte della FIU estera in merito ai risultati
SwissBanking e l’USAM suggeriscono di inserire nel capoverso 1 un ulteriore presupposto, secondo cui le FIU estere devono informare l’Ufficio di comunicazione in merito al risultato della loro analisi.
Commenti ai singoli presupposti (lettere a - d)
Lettera a
Secondo l’OAD FSA/FSN, la condizione per cui la FIU estera deve utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente a scopo di analisi, difficilmente si concilia con l’articolo 30 capoverso 4 lettera b (riguardante l’avvio di un procedimento penale).