Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
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petenza dell’Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni e che di conseguenza questa disposizione non dovrebbe far parte del progetto di revisione, ma che, se necessario, dovrebbe essere presa in considerazione solo nell’ambito degli adeguamenti riconducibili alla revisione delle raccomandazioni del GAFI.
OW è del parere che questa norma non sia logica nell’ottica della tattica investigativa, poiché specialmente un intermediario finanziario non autore di una comunicazione potrebbe essere coinvolto in attività criminali. Applicando la nuova competenza in materia di raccolta di informazioni, l’Ufficio di comunicazione rischierebbe pertanto di avvertire inopportunamente l’intermediario finanziario in merito ai sospetti sorti in sede di analisi.
Ingerenza nelle competenze delle autorità di perseguimento penale LU, OW, ZH, ARIF, SwissBanking, economiesuisse, la VQF e l’ASGP temono che, in virtù
delle nuove competenze, l’Ufficio di comunicazione possa sostanzialmente svolgere compiti investigativi sebbene tali compiti dovrebbero, per legge, restare di competenza delle autorità inquirenti.
Mancanza di chiarezza della norma riguardo alla forma e al contenuto della richiesta di informazioni
LU, il Forum OAD, l’ASA e l’ASGP sono del parere che la disposizione sia imprecisa riguardo alla forma e al contenuto della richiesta d’informazioni destinata agli intermediari finanziari terzi. In particolare, per il Forum OAD, l’ASA e l’ASGP non è chiaro di quale intensità debba essere il coinvolgimento dell’intermediario finanziario terzo affinché l’Ufficio di comunicazione possa giustificare una richiesta di consegna d’informazioni.
SZ sottolinea, citando l’articolo 33 LRD, che devono essere trasmesse solo informazioni rilevanti e che a tal fine l’Ufficio di comunicazione dovrebbe indicare all’intermediario finanziario con sufficiente precisione quali dati soggetti all’obbligo di consegna potrebbero essere direttamente correlati al caso segnalato. Tale aspetto traspare peraltro già chiaramente dal tenore dell’articolo 23 capoverso 2 AP-LRD. Se fossero consegnate anche informazioni finanziarie non indispensabili, sussisterebbe il rischio riconducibile a quanto statuito dal primo periodo dell’articolo 30 capoverso 1, ossia che tali informazioni vengano trasmesse a FIU estere.
Facendo riferimento alla competenza dell’Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni, il VQF osserva che dalla formulazione «sono o sono stati coinvolti», non è chiaro dove sia collocato il limite temporale.