Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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4.4 Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

4.4.1 Osservazioni generali

Valutazione positiva

GL, BS, JU, I Verdi, il PS e l’USS giudicano positivamente il fatto che con la revisione della legge si crei la possibilità di estendere lo scambio d’informazioni con l’estero anche alle informazioni finanziarie, poiché ciò permetterà di evitare l’esclusione dal Gruppo Egmont. In particolare l’USS approva l’introduzione della possibilità d’inviare le informazioni anche spontaneamente.

Secondo GE, nella disposizione le condizioni per lo scambio di dati sono stabilite in modo sufficientemente chiaro.

ZH, NE e la CAIS approvano sostanzialmente la disposizione, ritenendo che con essa si tenta di tracciare una chiara linea di demarcazione tra l’assistenza amministrativa a fini di analisi e l’assistenza giudiziaria volta a utilizzare i dati come mezzi di prova. Tuttavia, continuerebbe a sussistere il pericolo di un’elusione del canale dell’assistenza giudiziaria.

Portata troppo limitata della revisione

Per I Verdi la revisione in atto dovrebbe spingersi oltre ed estendere la competenza delle FIU nonché dell’Ufficio di comunicazione di scambiare informazioni anche ai reati economici che non rientrano nella fattispecie di riciclaggio di denaro (in conformità alla definizione di cui all’art. 305bisCP).

Rifiuto generale

L’UDC respinge completamente l’ampliamento dello scambio di informazioni finanziarie con le FIU estere, sostenendo che la normativa attuale è sufficiente per intervenire efficacemente in caso di sospetto riciclaggio di denaro e che in ogni caso non è affatto certo che con le modifiche proposte si otterrebbero miglioramenti significativi. Inoltre, il prospettato ampliamento delle competenze dell’Ufficio di comunicazione non è compatibile con i principi del rispetto della sfera privata, della certezza del diritto e della protezione contro interventi arbitrari dello Stato, e viola pure il segreto bancario sancito dall’articolo 47 della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0). Infine l’UDC teme che le modifiche proposte costituiscano un passo verso lo scambio automatizzato d’informazioni lasciando quindi i cittadini del tutto privi di protezione della sfera privata.