Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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L’ARIF ritiene che la nuova disposizione comporterebbe una modifica sostanziale della politica svizzera di assistenza amministrativa, che va respinta perché altrimenti si eluderebbe l’assistenza giudiziaria e i diritti fondamentali non sarebbero più adeguatamente protetti.

Mancanza di certezza del diritto

Secondo l’OAR-G e l’ASGP la disposizione non offre una sufficiente certezza del diritto, il che fa temere che gli intermediari finanziari, soprattutto quelli piccoli, dove l’attività è gestita dai titolari, saranno piuttosto riluttanti a segnalare i casi sospetti.

Altre osservazioni di carattere generale

NE e la CAIS osservano che lo scambio di informazioni tra autorità amministrative retto dall’articolo 30 AP-LRD non deve ostacolare eventuali inchieste penali già in corso in Svizzera. Per evitare quest’evenienza, l’Ufficio di comunicazione dovrebbe avere l’obbligo di accertarsi, prima di trasmettere qualsiasi informazione e secondo delle modalità che dovrebbero ancora essere stabilire in dettaglio (si accenna alla possibilità di consultare il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA), se in Svizzera sia già pendente un procedimento penale nei confronti dell’interessato.

L’OAD FSA/FSN ritiene che l’Ufficio di comunicazione debba comunicare all’intermediario finanziario nonché all’intermediario finanziario terzo che le informazioni consegnate saranno inoltrate a una FIU estera.

4.4.2 Presupposti per la trasmissione d’informazioni agli uffici di comunicazione esteri (art. 30 cpv. 1 AP-LRD)

1L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero tutti i dati personali e le altre informazioni in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero:

a. garantisce di utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;

b. garantisce di accogliere una richiesta analoga della Svizzera;

c. è soggetto al segreto d’ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli;

d. garantisce di non trasmettere le informazioni ricevute ad altre autorità senza l’esplicito consenso dell’Ufficio di comunicazione; e

e. rispetta le condizioni e le restrizioni d’uso dell’Ufficio di comunicazione.

Valutazione positiva

A giudizio di ZG, le modalità concrete previste per l’invio di informazioni garantiscono che i dati messi a disposizione dall’Ufficio di comunicazione saranno utilizzati solo per eseguire analisi e non come prove in eventuali procedimenti.