Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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Mancanza di indicazioni riguardo all’obbligo di comunicazione dell’intermediario fi-

nanziario terzo

ZH auspica che dalla disposizione emerga più chiaramente che, se sussiste un sospetto, l’intermediario finanziario terzo, dopo la richiesta di consegna delle informazioni, deve inviare una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD e che in tal caso il termine di cinque giorni di cui all’articolo 10 LRD decorre solo da quel momento.

Impossibilità per l’intermediario finanziario di opporsi a una richiesta di consegnare informazioni all’Ufficio di comunicazione

Secondo l’ASA e l’ASGP, dato che all’intermediario finanziario non sono concessi diritti di parte, la legge dovrebbe definire chiaramente in quali casi l’intermediario finanziario può rifiutarsi di consegnare le informazioni richieste.

Effetti della disposizione in combinazione con l’art. 30 cpv. 1 e 4

SwissBanking, il Forum OAD, l’USAM, l’ASA e l’ASGP sottolineano che questa disposizione comporta un rischio notevole, soprattutto in combinazione con l’articolo 30 capoversi 1 e 4 AP-LRD, in quanto è possibile che le informazioni complementari raccolte in base all’articolo 11a AP-LRD finiscano nelle mani di FIU o autorità terze estere. Per questo motivo e dato che non è auspicabile una trasmissione spontanea di dati a questo stadio del procedimento, SwissBanking chiede che per tali informazioni si ricorra, come finora, all’assistenza amministrativa e giudiziaria ordinaria e che questa disposizione venga stralciata.

4.2.4 Divieto d’informazione (art. 11a cpv. 3 AP-LRD)

3Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1.

Proposte relative alla collocazione della norma

La CF chiede di aggiungere questa disposizione all’articolo 11a capoverso 2 AP-LRD. Infatti, essa si riferisce solo agli intermediari finanziari terzi di cui all’articolo 11a capoverso 2 AP-LRD e non contempla invece gli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni, in quanto quest’ultimi sottostanno già al divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1 LRD. Inoltre l’articolo 11a capoverso 2 AP-LRD non sancisce, a differenza dell’articolo 10a capoverso 1 LRD, alcun blocco dei beni, con la conseguenza che il mantenimento del capoverso 3 nell’articolo 11a AP-LRD creerebbe un’inutile confusione.

Riallacciandosi alla sua proposta di integrare l’articolo 11a AP-LRD nell’articolo 9a LRD, SZ osserva che questo capoverso è superfluo. Secondo SZ, si dovrebbe invece estendere espressamente agli intermediari finanziari terzi il divieto d’informazione di cui all’articolo 10a