Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
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capoverso 1 LRD. Inoltre, il rimando a un’altra disposizione sarebbe inopportuno per due motivi: innanzitutto, il divieto d’informazione per gli intermediari finanziari autori delle comunicazioni è già sancito dall’articolo 10 LRD e, secondariamente, l’articolo 11a capoverso 3 si potrebbe applicare agli intermediari finanziari terzi solo per analogia, poiché essi non sarebbero autori di una comunicazione di sospetto ai sensi dell’articolo 9 LRD e quindi non è chiaro quale sarebbe l’oggetto del divieto d’informazione. Il divieto dovrebbe pertanto valere anche per le informazioni consegnate all’Ufficio di comunicazione.
Nel medesimo contesto, SwissBanking e l’USAM propongono di stralciare il capoverso 3 e il capoverso 4 e di sancire che l’articolo 10a capoverso 1 e l’articolo 11 LRD si applicano per analogia.
4.2.5 Esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11a cpv. 4 AP-LRD)
4L’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 si applica per analogia.
Proposte relative alla collocazione della norma
La CF contesta anche la collocazione di questa disposizione e chiede di aggiungerla all’articolo 11a capoverso 2 AP-LRD.
SZ osserva che in caso di inserimento dell’articolo 11a AP-LRD nell’articolo 9 LRD questo capoverso sarebbe superfluo e propone invece di estendere espressamente il campo d’applicazione dell’articolo 11 LRD agli intermediari finanziari terzi.
4.3 Art. 23 cpv. 2
2L’Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all’articolo 11a.
Valutazione positiva
JU approva questa disposizione perché chiarisce espressamente che l’Ufficio di comunicazione dovrà continuare a limitarsi all’analisi e alla trasmissione delle comunicazioni di sospetto e non eserciterà competenze d’indagine.
ZH ritiene che sulla scorta di questa disposizione l’Ufficio di comunicazione accrescerà la propria attività di analisi, una circostanza che il Cantone giudica positiva, poiché potrebbe ridurre il carico di lavoro delle autorità di perseguimento penale e costituirebbe un ulteriore passo verso la ratifica della Convenzione n. 198 del Consiglio d’Europa sul riciclaggio di de-