Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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Lettera b

Formulando una proposta di modifica, SwissBanking e l’USAM chiedono che la legge sancisca un limite di tempo per le risposte a domande provenienti dalla Svizzera. La prassi delle FIU estere sul rispetto di tale termine dovrebbe poi fungere da presupposto per lo scambio di informazioni. La CF chiede di fare un’aggiunta alla lettera b per chiarire che la garanzia di reciprocità non debba essere soltanto rispettata in termini formali, bensì, soprattutto, in termini qualitativi.

Lettera d

SwissBanking e l’USAM propongono di introdurre la seguente precisazione: «garantisce di non trasmettere le informazioni ricevute […] senza l’esplicito consenso dell’Ufficio svizzero di comunicazione». SZ chiede di sostituire l’espressione «altre autorità», che ritiene troppo imprecisa, con «terzi».

Infine SZ segnala, per ciò che concerne la lettera c, che non la FIU in quanto tale, ma i suoi collaboratori sono soggetti al segreto d’ufficio e professionale e che quindi il tenore della norma deve essere modificato in tal senso.

4.4.3 Elenco non esaustivo delle informazioni finanziarie che in futuro potranno essere trasmesse all’estero nel contesto dell’assistenza amministrativa (art. 30 cpv. 2 AP-LRD)

2L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a. il nome dell’intermediario finanziario;

b. i titolari, i numeri e i saldi di conti;

c. l’avente diritto economico; e

d. indicazioni sulle transazioni.

Richiesta di una definizione più precisa delle categorie di informazioni finanziarie

SH, SwissBanking, il Forum OAD, l’USAM, l’OAD FSA/FSN, l’ASA, la CF e l’ASGP chiedono una definizione esaustiva di «informazioni finanziarie» e quindi la cancellazione del termine «segnatamente».

Anche il VQF si esprime nei medesimi termini e teme che, a causa dell’elenco puramente esemplificativo delle informazioni considerate di natura finanziaria, determinate espressioni come quella di cui alla lettera d «indicazioni sulle transazioni», possano essere interpretate (troppo) estensivamente dall’Ufficio di comunicazione e suscitare l’interesse delle FIU estere.