Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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1 Situazione iniziale, obiettivi e contenuto dell’avamprogetto

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland [MROS], di seguito «Ufficio di comunicazione» o «MROS») è un importante strumento istituzionale del sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS riceve le segnalazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, le analizza e le inoltra, se del caso, alle autorità di perseguimento penale. Nell’ambito dell’assistenza amministrativa, l’Ufficio di comunicazione sostiene inoltre le autorità di perseguimento penale e gli uffici di comunicazione esteri nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo.

Secondo il diritto vigente, quando l’Ufficio di comunicazione presta assistenza amministrativa, non è autorizzato a fornire ai propri partner esteri le cosiddette informazioni finanziarie (p. es. il nome dell’intermediario finanziario autore della comunicazione, i numeri dei conti bancari, i dati sulle transazioni di denaro o le indicazioni sui saldi dei conti) perché tali informazioni sono protette dal segreto bancario e dal segreto d’ufficio. Questa restrizione dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa riconducibile al segreto bancario comporta delle ripercussioni negative per tutti coloro che contribuiscono a combattere il riciclaggio di denaro. Le conseguenze riguardano anche la Svizzera in generale, poiché diversi uffici di comunicazione esteri applicano il principio di reciprocità e si astengono a loro volta dall’inviare informazioni finanziarie al nostro Paese o lo fanno solo in misura limitata. Inoltre l’associazione mondiale degli uffici di comunicazione nazionali, il cosiddetto Gruppo Egmont, ha dichiarato che tale prassi è insufficiente sotto il profilo formale, minacciando pertanto di sospendere l’Ufficio di comunicazione dal gruppo se la Svizzera non adeguerà la propria legislazione consentendo lo scambio di tutte le informazioni disponibili con gli uffici di comunicazione esteri. Al Consiglio federale preme rimanere nel Gruppo Egmont ed esso ritiene che sia nell’interesse della Svizzera e della sua piazza finanziaria permettere all’Ufficio di comunicazione di partecipare pienamente all’assistenza amministrativa.

Per raggiungere questi due obiettivi, il Consiglio federale ha elaborato un avamprogetto di revisione parziale della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) e lo ha sottoposto a una procedura di consultazione che è durata dal 18 gennaio al 27 aprile 2012. Lo scopo della revisione parziale è di ampliare le competenze dell’Ufficio di comunicazione per adeguarle ai nuovi standard del Gruppo Egmont e del «Groupe d’action financière» (GAFI), che il 17 febbraio 2012 ha approvato l’estensione delle sue due racco-