Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
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4.4.5 Inoltro d’informazioni da parte dell’ufficio di comunicazione estero a un’altra autorità (art. 30 cpv. 4 AP-LRD)
4Esso può acconsentire all’inoltro della comunicazione da parte dell’ufficio di comunicazione estero a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce di:
a. utilizzare le informazioni per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;
b. utilizzare le informazioni per avviare un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
c. non utilizzare le informazioni per perseguire reati che, ai sensi del diritto svizzero, non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
d. non utilizzare le informazioni come mezzi di prova;
e. essere soggetta al segreto d’ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli.
Sostanziale rifiuto della possibilità d’inoltro; distinzione rispetto all’assistenza ammi-
nistrativa in materia fiscale
VD respinge in linea di principio la possibilità di inoltrare informazioni a un’altra autorità estera, poiché la confidenzialità di tali informazioni non sarebbe più garantita. Secondo il PPD, il PLR GE, il Centre Patronal e l’ASBP è necessario che, per inoltrare informazioni ad altre autorità estere, si continui a fare ricorso all’assistenza ordinaria amministrativa o giudiziaria e quindi tale disposizione deve essere sralciata. Solo in questo modo sarebbe possibile garantire la stretta osservanza del principio di specialità.
SwissHoldings chiede che, anche in merito all’inoltro, la legge dovrebbe garantire che lo scambio di informazioni tra le FIU non venga utilizzato per eludere il canale dell’assistenza amministrativa in materia fiscale.
Dubbi sulla possibilità di controllo da parte dell’Ufficio di comunicazione
OW, il PLR, l’OAD FSA/FSN e il VQF dubitano che l’Ufficio di comunicazione possa verificare che i dati siano utilizzati dall’autorità terza in modo conforme alla legge. Il PLR chiede pertanto di adottare misure supplementari di sicurezza e contromisure più efficaci. Secondo il Forum OAD e l’ASA, l’adempimento delle garanzie da parte dell’autorità estera dovrebbe essere assicurato dal Paese estero in questione e, in linea di principio, verificato dall’Ufficio di comunicazione.
Impossibilità di applicare le norme sull’utilizzo delle informazioni fornite dall’Ufficio di
comunicazione quando si tratta di fare la distinzione rispetto a un procedimento pena-
le
NE osserva che nella prassi è molto difficile distinguere l’inoltro delle informazioni necessarie per avviare un procedimento penale o presentare una richiesta di assistenza giudiziaria (lett.
b) dal divieto di utilizzare informazioni come mezzi di prova (lett. d). La legge deve consentire