Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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l’utilizzo diretto delle informazioni messe a disposizione dall’Ufficio di comunicazione, perché altrimenti sorgerebbero problemi quando si tratta di preparare gli atti concernenti il procedimento penale.

Inoltro solo in singoli casi e solo per reati preliminari del riciclaggio di denaro

Secondo il Forum OAD, l’OAD FCT, l’ASA, il VQF e l’ASGP dalla norma non emerge con chiarezza che il consenso per l’inoltro a un’altra autorità estera deve essere richiesto caso per caso. Il Forum OAD, l’ASA e il VQF criticano il fatto che, come riportato nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 25, paragrafo 5), l’Ufficio di comunicazione possa accordare il consenso già al momento della prima trasmissione di informazioni.

Secondo SwissHoldings occorre sancire anche nel capoverso 4, come nel capoverso 1, che le informazioni concernenti i reati preliminari possono essere inoltrate solo quando si riscontra un collegamento con un reato concernente il riciclaggio di denaro.

Inoltro previa consultazione dell’Ufficio federale di giustizia o dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

ZH, SwissBanking, economiesuisse e l’USAM chiedono che l’Ufficio di comunicazione, prima di accordare il consenso all’inoltro delle informazioni da parte della FIU estera a un’altra autorità estera, sia tenuto a consultare l’Ufficio federale di giustizia (in caso di inoltro a un’autorità estera di perseguimento penale) o l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in caso di inoltro a un’autorità penale estera). In questo modo s’intende escludere il rischio che in virtù di questa norma si dia la precedenza a una procedura di ricerca delle informazioni per eludere il ricorso all’assistenza giudiziaria.

Ulteriori critiche e proposte

ZH chiede che il disclaimer menzionato nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 25, paragrafo 5) sia sempre allegato indicando anche il divieto di utilizzare i dati come mezzi di prova o per perseguire reati che secondo la legislazione svizzera non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro (come i reati fiscali).

SZ segnala, in merito alla lettera d, che l’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio e professionale non riguarda l’altra autorità in quanto tale, ma i suoi collaboratori, per i quali tale obbligo dovrebbe valere anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro.