Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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SZ, il Forum OAD, l’ASA e Fiduciari Suisse chiedono che la norma sia trasformata in una disposizione derogatoria, cosicché le informazioni finanziarie possano essere scambiate solo in singoli casi motivati. In particolare si dovrebbe impedire che la nuova disposizione comporti uno scambio automatizzato delle informazioni. Occorre inoltre provvedere affinché non siano eluse le procedure svizzere di assistenza amministrativa e giudiziaria.

BS, SO, il PLR, il VQF e l’ASGP deplorano espressamente che il rispetto delle garanzie richieste ai destinatari esteri (in particolare l’utilizzo dei dati esclusivamente a scopo di analisi e non come mezzi di prova) è difficilmente controllabile. Uno scambio basato solo sulla fiducia favorirebbe le ricerche generiche di prove e l’elusione dell’assistenza giudiziaria ordinaria.

Rischio di elusione dell’assistenza amministrativa in materia fiscale

Secondo SwissHoldings occorre evitare che le norme riguardanti l’assistenza amministrativa in materia fiscale siano eluse e attirare sin d’ora l’attenzione su questo rischio. SwissHoldings riconosce che la revisione della LRD non verte ancora sullo scambio di informazioni relativo ai cosiddetti reati fiscali, ma ipotizza che questo tipo di scambio sarà introdotto nel contesto dell’imminente trasposizione delle nuove direttive del GAFI. Occorre evitare che uno Stato che, ad esempio, non ha stipulato alcuna Convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, si procuri informazioni tramite l’Ufficio di comunicazione. Nell’articolo 30 capoverso 1, la legge deve specificare con chiarezza che non può avvenire alcuno scambio di informazioni se il reato preliminare (p. es. un reato fiscale) non è correlato a un reato di riciclaggio di denaro e se entrambi non fanno parte di una medesima azione criminosa.

Richiesta di un disciplinamento esplicito dell’interruzione unilaterale dell’assistenza amministrativa da parte dell’Ufficio di comunicazione

Secondo il VQF, la cessazione unilaterale dello scambio di informazioni, come descritta nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 22, paragrafo 3) non rappresenta una vera e propria sanzione, poiché è orientata verso il futuro e non si applica alla procedura in corso. Il PLR chiede al riguardo di adottare ulteriori misure di sicurezza e contromisure più efficaci. Le informazioni di natura finanziaria dovrebbero inoltre essere trasmesse esclusivamente a determinate FIU estere.

A tale proposito, considerato, tra l’altro, che non tutti gli Stati appartenenti al Gruppo Egmont soddisfano i requisiti di uno Stato di diritto, il PPD, il PLR GE, SwissBanking, il Centre Pa-

tronal, economiesuisse, il Forum OAD, l’OAD FCT, l’OAR-G, l’USAM, l’ASA, il VQF,

l’ASBP, l’ASGP e Fiduciari Suisse chiedono che nella LRD sia sancita espressamente la possibilità per l’Ufficio di comunicazione di sospendere in qualsiasi momento, unilateralmen-