Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine

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zionale fornita alle FIU estere, allo scopo di evitare abusi, segnatamente lo scambio automatizzato di informazioni di natura fiscale, e d’impedire un allentamento della protezione dei dati.

Alcuni partecipanti23 criticano in particolare il fatto che è difficile verificare il rispetto delle condizioni elencate nell’articolo 30 capoverso 1 lettere a-e AP-LRD da parte delle FIU estere, con il conseguente pericolo che quest’ultime potrebbero abusare di questa nuova competenza per eludere i canali dell’assistenza giudiziaria o utilizzarla per finalità estranee alla lotta al riciclaggio di denaro24. Se lo scambio di informazioni si basa unicamente su un rapporto di fiducia, non si ha, in altre parole, la certezza che sia effettivamente possibile impedire la semplice ricerca di prove (le cosiddette fishing expeditions)25. La disposizione andrebbe pertanto riformulata in modo più restrittivo, precisando chiaramente che le informazioni finanziarie possono essere scambiate solo in via eccezionale nonché in singoli casi motivati26. Andrebbe inoltre sancita per legge la possibilità per l’Ufficio di comunicazione di sospendere in qualsiasi momento, unilateralmente e senza particolari formalità, lo scambio di informazioni con le FIU estere che non soddisfano i presupposti di cui all’articolo 30 capoverso 1 AP-LRD27.

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, diversi partecipanti alla consultazione28 sottolineano che, conformemente al presente avamprogetto, le maggiori competenze in materia di raccolta di informazioni di cui all’articolo 11a capoverso 2 AP-LRD e il rafforzamento dello scambio di informazioni di cui all’articolo 30 AP-LRD, potranno in futuro essere applicati anche ai reati che la Svizzera, per applicare le nuove raccomandazioni del GAFI, classificherà come gravi reati fiscali, considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro. Alla luce di tali circostanze, secondo i partecipanti di cui sopra, è necessario vigilare affinché le competenze dell’Ufficio di comunicazione non siano rafforzate oltre quanto richiesto dagli standard internazionali.

22 SZ, VD; PLR GE, PLR, UDC; ARIF, economiesuisse, SwissBanking, Centre patronal, Forum OAD, OAD FCT, OAR-G, OAD FSA/FSN, ASA, SwissHoldings, CF, Fiduciari Suisse, ASBP, VQF, ASGP. 23 BS, SO; OAD FSA/FSN, VQF, ASGP. 24 BS, GR, ZH; OAR-G. 25 SO; Centre Patronal, VQF, ASGP. 26 GR, SZ; PLR; Forum OAD, ASA, VQF. 27 VD; PPD, PLR GE; SwissBanking, Centre Patronal, Forum OAD, OAD FCT, OAR-G, USAM, ASA, Fiduciari Suisse, VQF, ASBP, ASGP. 28 ZH; PLR; SwissBanking, Forum OAD, USAM, ASA, SwissHoldings, Fiduciari Suisse, ASBP.