Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati
4.4.6 Diritto dell’Ufficio di comunicazione di concludere accordi di cooperazione con uffici di comunicazione esteri (art. 30 cpv. 5 AP-LRD)
5L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a disciplinare in modo più particolareggiato le modalità della collaborazione insieme agli uffici di comunicazione esteri.
Valutazione positiva
Il VQF ritiene questa soluzione appropriata.
Critiche
VD, il PLR GE, il Centre Patronal e l’ASBP ritengono invece che la norma sia inopportuna e chiedono di stralciarla perché tali trattative sono a volte condotte con FIU di Paesi che non dovrebbero essere considerati Stati di diritto. A fronte del carattere sensibile delle informazioni nell’ottica della protezione dei dati, la competenza a stipulare questi accordi dovrebbe essere lasciata al Consiglio federale.
Anche BS e la CF criticano la nuova competenza attribuita all’Ufficio di comunicazione, in particolare per quanto concerne le trattative con FIU che non fanno parte del Gruppo Egmont. La CF segnala in particolar modo che nelle sue raccomandazioni il GAFI non chiede l’attribuzione di una tale competenza, prevedendo invece persino apposite procedure con il coinvolgimento di altre istanze nazionali oltre alla FIU.
Secondo LU questa disposizione concede all’Ufficio di comunicazione un potere discrezionale eccessivo quando si tratta di negoziare un MoU. Il requisito posto dal rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 25, paragrafo 3), secondo cui in tale attività deve essere osservato il diritto svizzero, non sarebbe sufficiente per garantire che non siano eluse le disposizioni di legge e che gli MoU non creino degli svantaggi per gli intermediari finanziari svizzeri.
ZH approva questa competenza ma auspica un disciplinamento più chiaro delle modalità (procedura, struttura dell’accordo e iter di approvazione). In particolare, l’indicazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo la quale si dovrebbe trattare solo di MoU di natura tecnica (cfr. rapporto esplicativo, pag. 26, paragrafo 2), non è menzionata nel testo dell’avamprogetto. Inoltre non viene spiegato quali sono le basi giuridiche che reggono la competenza, menzionata nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 26, paragrafo 3), della direzione di fedpol di approvare gli MoU. Secondo ZH tale competenza dovrebbe invece essere disciplinata perlomeno a livello di ordinanza, ad esempio nell’articolo 13 dell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23).