Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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senza difficoltà nel contesto generale della politica interna ed esterna e nel contesto economico26.
Finora, nonostante il carattere non esaustivo dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA, la prassi delle autorità federale non ha dato luogo a un’estensione dei criteri sopraelencati.
1.1.3.4 Dati quantitativi
Da un punto di vista puramente quantitativo la grande maggioranza dei trattati internazionali conclusi ogni anno dalla Svizzera (comprese le modifiche di trattati esistenti) sono conclusi autonomamente dal Consiglio federale. Nel 2009, ad esempio, il Consiglio federale ha concluso autonomamente 346 trattati internazionali; nello stesso periodo, l’Assemblea federale ha approvato la conclusione o la modifica di 18 trattati internazionali. Nel 2010 il Consiglio federale ha concluso 385 trattati internazionali; nello stesso periodo l’Assemblea federale ha approvato la conclusione o la modifica di 27 trattati.
Soltanto una piccola parte dei trattati conclusi autonomamente dal Consiglio federale, ossia senza approvazione parlamentare, è stata conclusa in applicazione dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Nel 2009 e nel 2010 su rispettivamente 346 e 385 trattati internazionali conclusi in totale (modifiche non comprese), rispettivamente 33 e 18 sono stati conclusi dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA, mentre quelli restanti sono stati conclusi in virtù di una delega specifica prevista da un atto normativo sottostante a referendum.
Infine, la maggioranza dei trattati conclusi in base all’articolo 7a capoverso 2 sono stati conclusi in applicazione della lettera d.
1.1.3.5 Controllo parlamentare
I trattati di portata limitata che il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA sottostanno al controllo parlamentare, effettuato sotto forma di controllo posteriore. Per poter esercitare tale controllo, l’Assemblea federale deve essere informata per mezzo di un rapporto sui trattati conclusi autonomamente dal Consiglio federale. Il Consiglio federale applica tale soluzione, già raccomandata dal rapporto UFG/DDIP del 198727, a partire dal 198928. Tale prassi è stata sancita nella legge con la revisione della legge sui rapporti tra i Consigli (LRC) in seguito alla revisione totale della Costituzione. Quest’ultima prevede esplicitamente l’obbligo da parte del Consiglio federale di informare ogni anno l’Assemblea federale sui trattati conclusi dal collegio governativo stesso, dai dipartimenti, dai raggruppamenti o dagli uffici (cfr. art. 47bisb cpv. 5 LRC e la disposizione attualmente in vigore dell’art. 48a cpv. 2 LOGA). Tale procedura è prevista sia per i trattati internazionali conclusi in base a una delega specifica sia per quelli conclusi in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA.
All’atto pratico, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale la lista di tali trattati internazionali in un apposito rapporto annuale pubblicato nel Foglio federale
26 Cfr. GAAC 51/IV, 1987, n. 58, pag. 399.
27 GAAC 51/IV, 1987, n. 58, pag. 398.
28 Cfr. FF 1999 IV 4194