Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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prassi non è stata contestata32. Di conseguenza essa non è stata codificata né in occasione della revisione della Costituzione né in occasione dell’adattamento della LRC alla nuova Costituzione federale. La dottrina attualmente maggioritaria ritiene che la competenza del Consiglio federale di applicare provvisoriamente un trattato internazionale ai fondi sull’articolo 184 capoverso 1 Cost., che conferisce al Consiglio federale la cura degli affari esteri33.
Nel 2003, in seguito alla vicenda dell’accordo sulla circolazione aerea con la Germania (cfr. sopra n. 1.1.2), applicato provvisoriamente dal Consiglio federale prima di essere respinto dal Parlamento, un’iniziativa parlamentare ha proposto di codificare la prassi del Consiglio federale in materia di applicazione provvisoria dei trattati internazionali (03.459 Iniziativa parlamentare – Applicazione provvisoria di trattati internazionali, Commissione delle istituzioni politiche CS [CIP-S]). L’iniziativa parlamentare ha portato all’adozione, l’8 ottobre 2004, dell’articolo 7b LOGA. La disposizione prevede che il Consiglio federale può decidere o convenire l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: «la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza». Nella prassi precedente del Consiglio federale queste due condizioni erano alternative; con la codificazione il Legislatore ha pertanto introdotto una prima restrizione importante.
Come seconda condizione, il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale, entro sei mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria, il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione. In caso contrario l’applicazione provvisoria cessa automaticamente.
L’inserimento di questa nuova disposizione nella LOGA è stata accompagnata da una terza restrizione: l’aggiunta, nella legge sul Parlamento, di una disposizione che prevede la consultazione obbligatoria delle commissioni parlamentari competenti prima dell’applicazione provvisoria di un trattato (art. 152 cpv. 3bis LParl).
Nella maggior parte dei casi sono competenti le commissioni della politica estera, ma può anche darsi che in determinati ambiti politici siano competenti altre commissioni. La decisione spetta agli Uffici e, se del caso, ai presidenti dei consigli (art. 9 del regolamento del Consiglio nazionale del 3.10.200334 e art. 6 del regolamento del Consiglio degli Stati del 20.06.200335).
Occorre d’altronde osservare che una minoranza della CIP-CS aveva proposto di subordinare l’applicazione provvisoria all’approvazione delle commissioni competenti36. All’epoca tale proposta era stata tuttavia respinta, in particolare con l’argomento che, al fine di assumere le proprie responsabilità dirigenziali in materia di politica estera, il Consiglio federale dovrebbe sempre essere in grado di applicare provvisoriamente un trattato; inoltre, dato che il Consiglio federale dispone di una
32 Cfr. In particolare GAAC 51/IV, 1987, n. 58, pag. 397 e FF 2004 665, 670.
33 Cfr. in particolare Thomas SÄGESSER, Die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge durch den Schweizerischen Bundesrat, in: recht, 2003, pag. 85 segg., 86 con ulteriori indicazioni. Cfr. anche Daniel THÜRER, St.Galler Kommentar zu Art. 166, n. marg. 45. Di parere diverso Urs SAXER/Patrick SUTTER, Die Voranwendung internationaler Verträge durch den Bundesrat: Dringlichkeit, Rechtsstaat und Demokratie im schweizerischen Staatsvertragsrecht, in: AJP 12/3003, pag. 1406 segg., 1411 segg.
34 RS 171.13
35 RS 171.14
36 Cfr. il rapporto della CIP-CS, FF 2004 665, 675.