Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

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diretti alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Lo stralcio permette di delimitare in modo più chiaro la competenza del Consiglio federale restringendo la possibilità di estenderla nella prassi. Lo stralcio dell’espressione «soprattutto» non significa tuttavia che il Consiglio federale possa concludere autonomamente trattati internazionali in virtù di tale autorizzazione soltanto se le disposizioni del trattato in questione sono esclusivamente dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. Limitandola esclusivamente a disposizioni di tal genere, la competenza del Consiglio federale, spesso applicata nella prassi, ne risulterebbe di fatto minata. Determinate disposizioni di rango del tutto inferiore che disciplinano l’attività delle autorità amministrative possono anche avere conseguenze marginali indirette per i privati. Il Consiglio federale deve poter concludere trattati internazionali di tal genere anche in futuro, altrimenti il Parlamento sarebbe sommerso da procedure di approvazione di trattati internazionali la cui importanza non lo giustificherebbe affatto. Di conseguenza il Parlamento, dovendo approvare trattati internazionale di poco rilievo, sarebbe ulteriormente gravato. Lo stralcio dell’espressione «soprattutto» limiterà tuttavia l’applicazione di tale competenza da parte del Consiglio federale e farà sì che tali trattati, oltre a disposizioni dirette alle autorità e volte a disciplinare questioni tecnico-amministrative, contengano soltanto disposizioni d’importanza effettivamente minore.

La seconda modifica consiste nel trasferimento del criterio degli importanti dispendi finanziari in un nuovo capoverso 3 lettera d e nella sua precisazione (cfr. qui appresso).

Art. 7a cpv. 3 LOGA

In un nuovo capoverso dell’articolo 7a LOGA intendiamo definire i trattati che non vanno assolutamente considerati di portata limitata. Per la conclusione dei trattati internazionali che soddisfano uno dei criteri di cui al capoverso 3, il Consiglio federale non potrà fondarsi sull’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Se non esiste un’autorizzazione specifica in una legge federale o in un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale (art. 7a capoverso 1 LOGA), l’approvazione del trattato internazionale in questione competerà all’Assemblea federale, anche se il trattato dovesse soddisfare uno dei criteri di cui all’articolo 7a capoverso 2 LOGA. L’elenco del capoverso 3 non è esaustivo. Non ogni trattato internazionale che non soddisfa nessuno dei criteri del capoverso 3 va considerato automaticamente di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. L’articolo 7a capoverso 3 LOGA va interpretato esclusivamente nel contesto dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA e ne restringe il campo d’applicazione: un trattato internazionale rientrante in una delle categorie di cui al capoverso 2 non può essere concluso autonomamente dal Consiglio federale in virtù di tale disposizione, se è adempito uno dei criteri di cui al capoverso 3. Tali criteri non sono cumulativi, bensì alternativi.

Art. 7a cpv. 3 lett. a

Secondo questa disposizione, un trattato internazionale non è considerato d’importanza limitata se adempie le condizioni per essere sottoposto a referendum facoltativo. Sottostanno al referendum i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.) o comprendenti