Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

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Art. 7a cpv. 2 lett. b LOGA

L’articolo 7a capoverso 2 lettera b prevede la competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati esecutivi: sono considerati trattati di portata limitata che il Consiglio federale può concludere autonomamente i trattati internazionali che servono all’esecuzione di trattati approvati dall’Assemblea federale. Questa base legislativa si applica in particolare se un trattato di base non prevede alcuna clausola di autorizzazione per il regime esecutivo. Con la modifica proposta s’intende precisare e delimitare in modo più chiaro la disposizione. I trattati esecutivi vanno considerati di portata limitata soltanto se specificano diritti e obblighi, nonché principi organizzativi già sanciti dal trattato di base, ma non se contengono aggiunte. Non sono considerati di portata limitata i trattati esecutivi che, rispetto al trattato di base, prevedono nuovi diritti e obblighi o che estendono gli obblighi a nuovi ambiti. Neppure i trattati internazionali che trasmutano gli articoli programmatici o gli obiettivi generali del trattato di base in obblighi concreti possono essere considerati di portata limitata ai sensi del presente capoverso. Già l’attuale articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA si basava su questo principio, come mostra il pertinente commento48. Il presente disegno lo rende tuttavia chiaro ed esplicito accentuando in tal modo la rilevanza limitata dell’articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

Art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA

Secondo l’articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA sono considerati trattati internazionali di portata limitata i trattati che concernono materie rientranti nella sfera di competenza del Consiglio federale e per le quali risulta opportuna una normativa a livello di trattato internazionale. Tuttavia, il Consiglio federale non è autorizzato a concludere autonomamente un trattato internazionale per ogni materia che rientra nella sua sfera di competenza sul piano nazionale. Il tenore attuale del testo di legge potrebbe indurre a considerare questa disposizione una base per la competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali in tutti gli ambiti conferiti al Collegio governativo in virtù di una delega di legiferare prevista in una legge. In passato tale criterio era applicato più frequentemente nel diritto in materia di stranieri, per il quale è stata tuttavia nel frattempo creata una delega specifica nella legge sugli stranieri (art. 100 LStr). Al di fuori di tale ambito, il criterio è stato raramente applicato, anche a causa della difficoltà di individuare le norme una delega legislativa per le quali risulta opportuna una normativa a livello di trattato internazionale. Proponiamo di stralciare questa categoria di trattati internazionali dall’articolo 7a capoverso 2 LOGA. In futuro una delega di poteri legislativi al Consiglio federale non potrà più fungere da base per la conclusione di trattati internazionali, neppure nel caso in cui tale delega abbia una dimensione internazionale. L’abrogazione dell’articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA migliora la certezza giuridica ed elimina i dubbi sulla portata di tale disposizione.

Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

L’articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA subisce due modifiche.

Proponiamo innanzitutto di stralciare la formula introduttiva secondo cui vanno considerati trattati internazionali di portata limitata quelli che sono «soprattutto»

48 Cfr. FF 1999 4197 in merito all’art. 47bisb cpv. 3 della legge sui rapporti tra i Consigli.