Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

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nelle due Camere decide la maggioranza dei votanti. La disposizione è tuttavia applicata soltanto in caso di riunione delle Camere e non riguarda le commissioni parlamentari. L’esigenza di una maggioranza di due terzi dei membri delle commissioni non è pertanto contrario al diritto costituzionale.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

Il presente progetto riguarda il rapporto tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale nell’ambito della conclusione di trattati internazionali e non ha ripercussioni finanziarie.

Per quanto riguarda il personale, si ipotizzano oneri maggiori soltanto in singoli casi, per l’elaborazione di messaggi su trattati internazionali che dovranno essere sottoposti all’approvazione del Parlamento e non potranno più essere conclusi autonomamente dal Consiglio federale. L’onere supplementare potrà tuttavia essere affrontato con le risorse di personale attualmente a disposizione. Inoltre, l’adozione di nuove disposizioni di legge che prevedono, in determinati settori, la delega al Consiglio federale della competenza di concludere autonomamente trattati internazionali, sgraverà a medio termine il Parlamento e quindi anche l’Amministrazione federale.

3.2 Per i Cantoni e per l’economia

Il presente progetto non ha ripercussioni per i Cantoni, i Comuni o l’economia. Per tale motivo abbiamo anche rinunciato alla consultazione (cfr. sopra n. 1.4)

4 Costituzionalità

Le due leggi modificate con il presente progetto (LOGA e LParl) disciplinano l’organizzazione dell’esecuzione dei compiti da parte del Consiglio federale e dell’Assemblea federale. La competenza della Confederazione di disciplinare questa materia è collegata all’esistenza di detti organi e si fonda sulla competenza di disciplinare la sua organizzazione e le sue procedure. La competenza di emanare disposizioni di legge in questo ambito si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. secondo cui, oltre alle questioni di cui all’articolo 173 capoverso 1 Cost., l’Assemblea federale tratta anche le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Se nell’ingresso degli atti legislativi è menzionato l’articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost., non si tratta dell’indicazione della disposizione che fonda la competenza. L’articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost. sancisce che le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione e procedura delle autorità federali devono essere emanate in una legge federale mettendo in tal modo in evidenza che la competenza di emanare tali disposizioni è data.

La conformità del progetto con gli articoli 153 capoverso 3 e 159 capoverso 2 Cost. è stata inoltre verificata nel commento all’articolo 152 capoverso 3bis LParl (cfr.

n. 2).