Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
l’articolo 7a capoverso 2 LOGA, riprendeva pertanto, con qualche adattamento, le categorie di trattati definite dalla prassi anteriore.
L’articolo 7a capoverso 2 LOGA precisa le categorie di trattati da considerarsi come trattati di portata limitata. Si tratta in particolare dei seguenti trattati internazionali:
Lettera a: i trattati che non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti (categoria 1 precedente). Il parere del 1987 menzionava in tale contesto gli accordi che riflettono singoli aspetti del diritto consuetudinario internazionale e non possono essere considerati come una vera e propria codificazione di tale diritto21. Oggi la lettera a funge da base soprattutto per la conclusione di trattati che riprendono determinati sviluppi dell’acquis di Schengen che non comportano nuovi obblighi per la Svizzera. A titolo di esempio si può menzionare lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione C(2009)3770 definitiva della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifica alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi22.
Lettera b: i trattati che servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale (categoria 3 precedente). Gli accordi di esecuzione servono all’elaborazione più dettagliata dei diritti e degli obblighi già fissati nel trattato di base oppure permettono di sancire principi organizzativi che servono a realizzare gli obiettivi del trattato di base. A titolo di esempio si può menzionare lo scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein sull’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive23.
Lettera c: i trattati che concernono materie rientranti nella sfera di competenza del Consiglio federale e per le quali risulta opportuna una normativa a livello di trattato internazionale (categoria 5 precedente). Oggi il Consiglio federale ricorre a tale competenza soltanto in casi eccezionali. Infatti, gli ambiti in cui tale competenza era applicata con maggiore frequenza sono ormai oggetto di delega in una legge federale speciale (cfr. art. 100 LStr). Ciò vale anche per gli accordi sui tirocinanti, gli accordi sulla soppressione reciproca del visto e gli accordi di riammissione.
Lettera d: i trattati che sono soprattutto diretti alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Tali criteri corrispondono alla definizione di trattati di «importanza minore» (categoria 6 precedente). Si tratta ad esempio degli accordi tesi a facilitare il passaggio delle frontiere di gruppi di salvataggio in caso di catastrofe, degli accordi che riprendono determinati sviluppi tecnici dell’acquis di Schengen o degli accordi di cooperazione scientifica o economica (a titolo di esempio si veda la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti sulla prosecuzione dello sviluppo e la promozione di tecnologie della formazione moderne24). Il criterio dell’assenza di importanti dispendi finanziari, dal canto suo, è generalmente applicato in combinazione con gli altri criteri previsti alla lettera d.
Affinché il Consiglio federale disponga della competenza di concludere il trattato internazionale, è sufficiente che una delle quattro condizioni di cui alle lettere a-d sia soddisfatta. Inoltre l’enumerazione non è esaustiva (si veda l’espressione «in particolare» nella frase introduttiva del capoverso 2 dell’articolo 7a LOGA).
Il criterio determinante per decidere se il Consiglio federale sia autorizzato a concludere autonomamente un trattato internazionale è in ogni caso la sua «portata limitata». Non esiste tuttavia una definizione generale di tale concetto. La portata di un trattato va sempre valutata in funzione del suo contenuto. Un trattato internazionale non va considerato di portata limitata se tange interessi privati degni di protezione o se comporta una modifica di legge25. Un altro criterio che permette di qualificare un trattato di portata limitata consiste nel constatare che il trattato s’inserisce
21FF 1999 4197
22Concluso il 24.06.2009, FF 2010 3391, n. 9.9.
23Concluso il 25.05.2009, RS 0.916.225.14.
24Concluso il 28.12.2009, FF 2010 3292, n. 5.5.
25Cfr. GAAC 51/IV, 1987, n. 58, pag. 399.