Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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Queste clausole di delega non equivalgono tuttavia a un assegno in bianco: la legge deve prevedere linee guida precise per la delega al Consiglio federale del disciplinamento internazionale di una determinata materia16. Spesso tali autorizzazioni sono accompagnate da condizioni o precisazioni riguardo al contenuto del trattato in questione. Le autorizzazioni a favore del Consiglio federale sono legittimate dal fatto che figurano in un atto normativo approvato dall’Assemblea federale e sottostante a referendum.
Una delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati internazionali può essere inoltre anche prevista – esplicitamente o implicitamente – in un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. A titolo di esempio si veda l’articolo 19 dell’Accordo del 21 settembre 200517 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.
1.1.3.3 Trattati di portata limitata
L'articolo 7a capoverso 2 LOGA autorizza inoltre il Consiglio federale a concludere autonomamente trattati internazionali «di portata limitata». Rispetto al capoverso 1 si tratta di una clausola generale e sussidiaria: generale poiché si applica a tutti i trattati di portata limitata, indipendentemente dall’ambito in questione, e sussidiaria poiché la competenza del Consiglio federale non si fonda sull’articolo 7a capoverso 2 LOGA in caso di delega settoriale in una legge speciale, bensì su tale delega settoriale che costituisce una lex specialis e permette a maggior ragione di concludere anche trattati di portata limitata.
L’idea secondo cui il Consiglio federale può concludere autonomamente determinati trattati internazionali di portata limitata non è nuova. Nel regime costituzionale del 1874, il Consiglio federale si fondava sul diritto consuetudinario per concludere autonomamente, ossia senza approvazione da parte del Parlamento, un gran numero di trattati internazionali. La giurisprudenza e la dottrina avevano individuato cinque categorie di trattati che il Consiglio federale poteva concludere autonomamente:
1) trattati che conferiscono nuovi diritti alla Svizzera senza imporle nuovi obblighi o la rinuncia a diritti esistenti; 2) trattati provvisori o urgenti; 3) trattati esecutivi di trattati anteriori; 4) trattati per la cui conclusione il Consiglio federale beneficia di una speciale autorizzazione concessa dall’Assemblea federale e 5) trattati su materie la cui gestione interna è di competenza esclusiva del Consiglio federale, nella misura in cui tale gestione verta su un compito transfrontaliero18. In seguito a un parere comune del 1987 dell’Ufficio federale di giustizia e della Direzione del diritto internazionale pubblico19, a questo elenco è stata aggiunta una sesta categoria di trattati: quelli di «portata limitata» o di «importanza minore» («Bagatellverträge»). Poiché la nuova Costituzione del 1999 esige una base legale esplicita per la conclusione autonoma di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (art. 166 cpv. 2 Cost.), è stato necessario codificare la prassi in una disposizione di legge. L’articolo 47bisb della legge sui rapporti tra i Consigli20, in seguito divenuto
16Cfr. GAAC 51/IV, 1987, n. 58, pag. 394.
17 RS 0.360.123.1
18 Cfr. in particolare FF 1999 IV 4178, pag. 4193.
19 GAAC 51/IV, 1987, n. 58, pag. 369 segg.
20 FF 1999 7489; RU 2000 273