Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

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(p.es.: Rapporto del 18.5.2011 sui trattati internazionali conclusi nel 201029). Oltre a rendere conto del contenuto dei trattati internazionali e dei costi che possono derivarne, nonché esporre i motivi alla base di tali accordi, il rapporto deve anche indicare la base legale su cui il Consiglio federale fonda la sua competenza.

Il rapporto annuale permette all’Assemblea federale di verificare la prassi del Consiglio federale in materia di trattati internazionali e, se necessario, di correggerla. Se ritiene che il Consiglio federale abbia esercitato a torto la propria competenza e che un trattato le sarebbe dovuto essere sottoposto per approvazione, l’Assemblea federale ha la possibilità, per mezzo di una mozione, di incaricare il Consiglio federale di sottoporle in un secondo tempo il trattato in questione, affinché lo possa esaminare seguendo la procedura ordinaria. Da quando esiste tale procedura, le Camere federali non hanno approvato nessuna mozione di questo tipo30.

Se le Camere federali approvassero una mozione di tal genere, il Consiglio federale dovrebbe presentare un messaggio al Parlamento e sottoporgli per approvazione il trattato in questione. In caso di rifiuto, il Consiglio federale dovrebbe denunciare il trattato appena possibile. Fino alla denuncia, la Svizzera resterebbe giuridicamente vincolata al trattato (pacta sunt servanda).

1.1.3.6 Applicazione provvisoria dei trattati internazionali

Secondo l’articolo 25 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 196931 sul diritto dei trattati, un trattato o una parte di esso possono essere applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore se lo prevede il trattato stesso o se gli Stati contraenti hanno in qualche altro modo così convenuto. L’applicazione provvisoria nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati, fra i quali il trattato è applicato provvisoriamente, l’intenzione di non volerne diventare parte.

Quando il Consiglio federale conclude autonomamente un trattato internazionale in virtù di una base legale specifica o dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA, è autorizzato a firmarlo e a convenirne l’entrata in vigore. Se può convenire una data ravvicinata o addirittura immediata per l’entrata in vigore, il Consiglio federale non ha bisogno di ricorrere allo strumento dell’applicazione provvisoria.

Un trattato internazionale soggetto ad approvazione da parte dell’Assemblea federale non può essere ratificato ed entrare in vigore prima di tale approvazione. Può tuttavia rivelarsi necessario applicare un trattato prima che il Parlamento lo approvi. Fondandosi sul diritto costituzionale consuetudinario, si è pertanto convenuto che in virtù della sua responsabilità in materia di politica estera il Consiglio federale ha la competenza di applicare provvisoriamente un trattato se lo richiedono la tutela degli interessi fondamentali della Svizzera o un’urgenza particolare. Per molto tempo tale

29 FF 2011 4467

30 Sono state presentate due mozioni: la mozione 03.3577 (Approvazione parlamentare dell’«Operative Working Arrangement» tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e degli Stati Uniti d’America), presentata l’11.11.2003 dalla Commissione della politica estera CN, approvata dal Consiglio nazionale, ma respinta dal Consiglio degli Stati; la mozione 03.3585 (Trattati internazionali. Procedura ordinaria), presentata lo stesso giorno dalla medesima commissione (minoranza Banga) e respinta dal primo Consiglio.

31 RS 0.111