Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

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2 ottobre 1996 contro la doppia imposizione (CDI-USA)5, conclusa con gli Stati Uniti al fine di prevenire un potenziale conflitto di sovranità.

Il Consiglio federale aveva concluso autonomamente tale Accordo, fondandosi sull’articolo 7a capoverso 2 lettere b e c LOGA in combinazione con l’articolo 25 CDI-USA. Il Consiglio federale era infatti del parere che l’Accordo del 19 agosto 2009 rimaneva nell’ambito della CDI-USA, limitandosi a precisarla6.

In una decisione del 21 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha tuttavia considerato l’Accordo del 19 agosto 2009 un accordo consensuale che non può comportare una modifica della CDI-USA7. Quest’ultima limita la concessione dell’assistenza giudiziaria ai casi di «truffa e delitti analoghi», il che, secondo il TAF, non include, contrariamente a quanto previsto dall’Accordo del 2009, la sottrazione fiscale continua di importi notevoli. La decisione impediva pertanto l’assistenza amministrativa in tali casi.

In seguito alla decisione del TAF, il 31 marzo 2010 è stato firmato un Protocollo di emendamento dell’Accordo del 19 agosto 2009. Tale Protocollo introduce vari adattamenti di carattere formale che permettono di chiarire la natura giuridica dell’Accordo riveduto del 19 agosto 2009. Il Protocollo fornisce un’interpretazione autentica della nozione di «truffa e delitti analoghi», includendovi anche la sottrazione fiscale continua di importi notevoli. Il Protocollo è stato sottoposto per approvazione dell’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.)8.

Per permettere alla Svizzera di rispettare gli impegni assunti con l’Accordo del 19 agosto 2009, il Consiglio federale ha deciso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7b LOGA, di applicare provvisoriamente il Protocollo a partire dalla data della firma, ossia dal 31 marzo 2010, nonostante l’opinione contraria delle commissioni parlamentari competenti (CPE-S e CET-N), consultate in virtù dell’articolo 152 capoverso 3bis LParl. Il Consiglio federale motivava la sua decisione con la necessità di tutelare gli interessi fondamentali della Svizzera e con l’urgenza particolare richiesta dalla situazione9.

L’Accordo riveduto con gli Stati Uniti è stato infine approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 200610.

L’Accordo sulla circolazione aerea concluso con la Germania

L’accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania «sulla gestione del controllo della circolazione aerea su territorio tedesco da parte della Confederazione Svizzera e sulle ripercussioni dell’esercizio dell’aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania» è stato firmato il 18 ottobre 2001 dai rappresentanti dei due Paesi11. L’accordo intendeva risolvere le divergenze esistenti da molto tempo con la Germania in merito alle modalità del traffico aereo sul territorio tedesco di aerei che atterranno o decollano all’aeroporto di Zurigo-Kloten. Affinché entrasse in vigore, l’accordo doveva essere approvato

5 RS 0.672.933.61

6 FF 2010 2725

7 DTAF 2010/7

8 RU 2010 1459

9 FF 2010 2622 seg.

10 Per il testo consolidato dell’accordo, cfr. RS 0.672.933.612:

11 FF 2002 3086