Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

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dall’Assemblea federale. L’articolo 16 dell’accordo prevedeva tuttavia l’applicazione provvisoria e immediata di determinate misure volte a ridurre il traffico aereo sopra il territorio tedesco. Il Consiglio federale ha ordinato l’applicazione provvisoria di tali misure dal 19 e dal 27 ottobre 2001. Successivamente le Camere federali si sono rifiutate di approvare l’Accordo (decisione di non entrare in materia da parte del Consiglio nazionale del 19.06.2002 e rifiuto nella votazione da parte del Consiglio degli Stati il 18.03.2003). In seguito a tale rifiuto è stato necessario istradare nuove trattative con la Germania per tentare di risolvere i problemi rimasti in sospeso. L’Accordo ha dato lo spunto per la codificazione della procedura di applicazione provvisoria dei trattati internazionali, adottata l’8 ottobre 2008 ed entrata in vigore il 1° aprile 2005 (cfr. art. 7b LOGA e. 152 cpv. 3bis LParl)12.

1.1.3 Situazione giuridica attuale

1.1.3.1 Competenze del Consiglio federale e dell’Assemblea federale in materia di conclusione di trattati internazionali

Le autorità federali concludono i trattati internazionali seguendo la procedura ordinaria o quella semplificata. Nella procedura ordinaria l’Assemblea federale approva i trattati negoziati e firmati dal Consiglio federale prima della ratifica da parte del Consiglio federale e pertanto prima della loro entrata in vigore. Nella procedura semplificata, invece, non è necessaria l’approvazione da parte del Parlamento. Il Consiglio federale può quindi concludere autonomamente il trattato in questione. Allo scopo è necessaria un’autorizzazione in una legge federale o in un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost., 24 cpv. 2 LParl e 7a cpv. 1 LOGA).

1.1.3.2 Delega specifica in una legge

L'articolo 7a cpv. 1 LOGA prevede che «il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale». Numerose leggi federali prevedono pertanto deleghe settoriali che conferiscono al Consiglio federale la competenza di concludere trattati internazionali in un determinato ambito. A titolo di esempio si possono citare l’articolo 22 della nuova legge dell’11 dicembre 200913sulla promozione della cultura (LPCu), l’articolo 100 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200514 sugli stranieri (LStr) o l'articolo 16j della legge del 7 ottobre 198315 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).

12 Cfr. Iv.pa. 02.456, Spoerry – Escludere l’applicazione provvisoria di trattati internazionali che comportano svantaggi, nonché legge federale dell’8.10.2004 sull’applicazione provvisoria di trattati internazionali (RU 2005 1245 e FF 2004 883).

13 FF 2009 7631

14 RS 142.20

15 RS 420.1