Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

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Le commissioni competenti sono normalmente le Commissioni della politica estera. In determinati settori politici possono essere competenti anche altre commissioni; la decisione spetta agli Uffici (cfr. sopra n. 1.1.3.6). Infine, in caso di affari intersettoriali, altre commissioni possono presentare il loro punto di vista sotto forma di rapporti alle commissioni competenti (art. 49 cpv. 4 LParl). Il loro parere confluisce in quello delle commissioni competenti e non ha carattere vincolante per il Consiglio federale.

La modifica dell’articolo 152 capoverso 3bisLParl si ripercuote sulla portata dell’articolo 152 capoverso 4 LParl, che in casi urgenti prevede la consultazione dei presidenti delle commissioni competenti per la politica estera. In caso di approvazione provvisoria, il Consiglio federale non può più limitarsi a consultare i presidenti delle commissioni competenti per la politica estera. Sotto il profilo politico il parere dei presidenti non è rappresentativo alla stregua di quello delle commissioni. Sarebbe pertanto difficile trarne conclusioni sulle probabilità che l’Assemblea federale approvi il trattato internazionale in questione. La modifica esclude quindi l’applicazione dell’articolo 152 capoverso 4 LParl in caso di consultazioni secondo l’articolo 152 capoverso 3bis LParl. La disposizione si applica soltanto in caso di consultazioni secondo l’articolo 152 capoverso 3 LParl, che prevede una consultazione in merito a progetti essenziali nonché alle direttive e linee guida del mandato per negoziati internazionali importanti. Siamo consapevoli che di conseguenza le commissioni competenti dovranno essere consultate tempestivamente, in modo da permettere loro di esprimersi in merito all’approvazione provvisoria.

Il Consiglio federale si attende che le commissioni parlamentari si organizzino in modo da potersi riunire rapidamente per esprimersi in merito all’applicazione provvisoria dei trattati internazionali. La salvaguardia degli interessi della Svizzera presuppone una cooperazione celere tra gli organi coinvolti.

La disciplina proposta è compatibile con l’articolo 153 capoverso 3 Cost., secondo cui è possibile delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportano l’emanazione di norme di diritto. La possibilità delle commissioni parlamentari di impedire con una maggioranza di due terzi l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale soggetto all’approvazione dell’Assemblea federale non va considerata alla stregua dell’emanazione di norme di diritto53. Il parere delle commissioni ha carattere consultativo e non costituisce un trasferimento della competenza decisionale. La decisione sull’applicazione provvisoria rimane di competenza del Consiglio federale. D’altronde, anche se trattasse di un trasferimento delle competenze decisionali alle commissioni parlamentari ciò non sarebbe contrario al diritto costituzionale, poiché secondo l’articolo 153 capoverso 2 Cost. in singoli casi tale delega è possibile54.

Occorre inoltre chiedersi se l’esigenza di una maggioranza qualificata di due terzi dei membri è ammissibile, visto che l’articolo 159 capoverso 2 Cost. sancisce che

53 René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2a ed. ampliata, Basilea 2007, pag. 464, n. marg. 2415.

54 A titolo di esempio di una delega di competenze a una commissione parlamentare si può menzionare, oltre a decisioni nell’ambito dell’amministrazione parlamentare autonoma o dell’organizzazione del Parlamento, l’art. 6 della legge federale del 20.06.2003 sull’annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi (RS 371). Secondo tale disposizione, la Commissione delle grazie decide in merito alla revoca delle sentenze penali contro chi ha aiutato i profughi.