Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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1.4 Diritto comparato
1.4.1 Normative per la conclusione di trattati internazionali in Germania, Francia, Italia, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti
Germania
La Legge fondamentale tedesca («Grundgesetz»; GG) distingue tre categorie di trattati internazionali. Le prime due, ossia i trattati che disciplinano le relazioni politiche dello Stato federale o vertono su oggetti della legislazione federale, sottostanno all’approvazione del Parlamento (art. 59 cpv. 2 primo periodo GG). La terza categoria è quella degli accordi amministrativi («Verwaltungsabkommen»), che l’Esecutivo può concludere autonomamente (art. 59 cpv. 2 secondo periodo GG). Sono accordi amministrativi tutti i trattati internazionali che non rientrano nelle prime due categorie e che possono essere conclusi senza la partecipazione del Parlamento.
Pur non essendo disciplinata esplicitamente nella Costituzione o nella legge, l’applicazione provvisoria dei trattati internazionali è possibile in determinate circostanze. Tuttavia, non è ad esempio ammessa nei casi in cui una disposizione deve essere approvata dal Parlamento («Bundestag») o ha conseguenze per terzi.
Francia
In Francia, la competenza di concludere trattati internazionali spetta in linea di massima al Presidente della Repubblica (art. 52 della Costituzione francese). Per determinate categorie è tuttavia necessaria l’approvazione da parte del Parlamento. Si tratta dei trattati di pace o di commercio, dei trattati o degli accordi relativi a organizzazioni internazionali, dei trattati che comportano oneri per le finanze dello Stato, che modificano disposizioni di natura legislativa, che riguardano lo stato delle persone o che comportano la cessione, lo scambio o l’aggiunta di territorio (art. 53 della Costituzione francese).
L’applicazione provvisoria dei trattati internazionali non è contemplata né nella Costituzione né nella legislazione. Ciononostante il Governo può eccezionalmente essere autorizzato ad applicare provvisoriamente un trattato, a condizione che l’autorizzazione sia prevista da una legge. Secondo la circolare del Primo Ministro del 30 maggio 1997, l’applicazione provvisoria non è comunque ammessa se il trattato tange diritti o obblighi di terzi o se la sua entrata in vigore dipende dall’approvazione parlamentare.
Italia
L’Italia applica una normativa analoga alla Francia. L’articolo 80 della Costituzione italiana richiede l’approvazione del Parlamento per i trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Di conseguenza, i trattati internazionali non compresi in queste categorie possono essere conclusi autonomamente dall’Esecutivo.
Anche se l’articolo 25 della Convenzione di Vienna è stato trasposto nel diritto nazionale, l’applicazione provvisoria dei trattati internazionali è invece ritenuta problematica nel caso di trattati internazionali che riguardano settori delicati e per i