Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Questi due ambiti sono retti rispettivamente dall’articolo 7a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e dall’articolo 152 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl).
Per quanto riguarda la conclusione autonoma di trattati internazionali da parte del Consiglio federale, le mozioni chiedono un adattamento delle pertinenti basi legali, affinché il Consiglio federale possa concludere autonomamente trattati internazionali soltanto fondandosi su una delega prevista da una legge federale o un trattato internazionale. Come osservato nella risposta alle mozioni, questa condizione corrisponde a quanto previsto dal diritto in vigore e non è quindi necessario adottare provvedimenti. Gli articoli 166 capoverso 2 della Costituzione federale3 (Cost.) e 7a capoverso 1 LOGA prevedono infatti che il Consiglio federale possa concludere trattati internazionali soltanto se tale competenza gli è conferita da una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. Le mozioni chiedono inoltre di precisare la competenza del Consiglio federale, sancita dall’articolo 7a capoverso 2 LOGA, di concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata, includendovi ad esempio un elenco dei settori contemplati. Secondo la mozione 10.3366 della CET-CN, l’obiettivo è in particolare di impedire che il Parlamento sia di nuovo costretto ad approvare posteriormente un trattato concluso dal Consiglio federale, come è avvenuto per l'accordo di assistenza amministrativa concluso con gli Stati Uniti nell'ambito della vicenda UBS.
In riferimento all’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, le mozioni chiedono la modifica delle pertinenti basi legali (LParl) di modo che un trattato internazionale non possa più essere applicato provvisoriamente senza essere approvato dalla commissione parlamentare incaricata dell’esame preliminare secondo l’articolo 152 capoverso 3bis LParl.
1.1.2 Precedenti controversi
Poiché una delle mozioni si riferisce esplicitamente al «caso UBS», in questa sede ne ricordiamo i principali elementi. Ci soffermeremo anche su un altro trattato la cui conclusione e applicazione provvisoria ha dato adito a controversie.
Il caso UBS
Il 19 agosto 2009 il Consiglio federale ha concluso un Accordo con gli Stati Uniti concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS da parte dell'Internal Revenue Service (IRS)4. In base a tale Accordo la Svizzera s’impegnava a trattare una domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti relativa a 4450 clienti di UBS in cambio dell’abbandono della causa civile John Doe Summons, avviata dall’IRS dinanzi ai tribunali americani per costringere l’UBS a fornire al fisco statunitense i dati di circa 52 000 titolari di conti. L’Accordo del 19 agosto 2009 mirava a riportare la domanda unilaterale d’informazione dell’IRS entro i binari dell’assistenza amministrativa prevista dalla Convenzione del
1 RS 172.010
2 RS 171.10
3 RS 101
4 RU 2009 5669