Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). I trattati comprendenti disposizioni ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 contengono norme di diritto emanate a livello interno sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost.).
Il nuovo criterio di esclusione dell’articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA sancisce chiaramente che i trattati internazionali di durata indeterminata, indenunciabili e che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale non possono essere considerati trattati di portata limitata. Inoltre, chiarisce che la competenza del Consiglio federale in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA non si estende a trattati internazionali comprendenti norme di diritto. In futuro il Consiglio federale non potrà concludere autonomamente, richiamandosi all’articolo 7a capoverso 2 LOGA, neppure questo tipo di trattati. Affinché lo possa fare, sarà necessaria una delega specifica in una legge federale (cfr. art. 7a cpv. 1 LOGA). In tal modo si rafforza il principio del parallelismo tra la procedura legislativa interna e quella per la conclusione di trattati internazionali. L’introduzione di questo criterio è teso a delimitare in modo più chiaro la competenza del Consiglio federale in materia e a migliorare la trasparenza. Quello contenuto nella lettera a è uno dei criteri di esclusione più importanti per la definizione di trattati internazionali di portata limitata, per cui va sancito esplicitamente.
Art. 7a cpv. 3 lett. b
Il ricorso da parte del Consiglio federale alla competenza di cui all’articolo 7a capoverso 2 LOGA è escluso se il trattato internazionale contiene disposizioni il cui oggetto è di esclusiva competenza dei Cantoni. La nozione di competenza dei Cantoni va intesa in senso stretto e segue la terminologia applicata in occasione della revisione totale della Costituzione federale49. Si tratta quindi soltanto delle competenze legislative dei Cantoni e non di quelle esecutive o applicative. L’articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA non è applicabile se il trattato internazionale riguarda un oggetto per il quale esistono competenze parallele della Confederazione e dei Cantoni. Con l’espressione «competenza parallela» si designano quei settori in cui la Confederazione e i Cantoni sono entrambi competenti, simultaneamente e indipendentemente l’uno dall’altro. Non si ha una competenza dei Cantoni ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 lettera b nemmeno se il trattato internazionale disciplina una materia in un settore con competenze concorrenti, poiché in tali casi la competenza dei Cantoni decade nel momento e nella misura in cui la Confederazione si avvale della propria competenza. Secondo la nuova disposizione rientrano invece nella sfera di competenza dei Cantoni le competenze cantonali originarie, ad esempio quella in materia di organizzazione. In alcuni settori, inoltre, la Costituzione fa esplicitamente salve determinate competenze cantonali (cfr. ad es. art. 69 cpv. 1, 72 cpv. 1, 76 cpv. 4 e 78 cpv. 1 Cost.).
Affinché il criterio dell’articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA sia adempito, e sia pertanto escluso il ricorso alla competenza di cui all’articolo 7a capoverso 2 LOGA, è sufficiente che soltanto alcune parti del trattato internazionale, e non tutte le sue disposizioni, riguardino oggetti di competenza dei Cantoni.
49 FF 1997 I 1, pag. 212 seg.