Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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Non sono invece toccate le competenze cantonali ai sensi della presente disposizione nel caso in cui un trattato internazionale indica alle parti contraenti, a titolo d’informazione, l’autorità competente in un Cantone. Lo scopo di una disposizione del genere non è di influire sulle competenze cantonali, bensì soltanto di indicare alle altre parti contraenti le autorità competenti nei Cantoni in virtù delle disposizioni cantonali. Se un Cantone modifica tali competenze, occorre adeguare anche il trattato internazionale, affinché quest’ultimo rifletta la situazione vigente. Soprattutto nel settore del diritto civile vi sono trattati internazionali sui rapporti diretti con unità amministrative estere i cui allegati illustrano le competenze intercantonali50. Dall’articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA non consegue che un trattato d’emendamento di tal genere non possa più essere considerato di portata limitata, a condizione che adempi uno dei criteri di cui all’articolo 7a capoverso 2 LOGA.
La competenza della Confederazione in materia estera è completa. Pertanto la Confederazione può concludere anche trattati internazionali che tangono le competenze dei Cantoni (art. 54 cpv. 1 Cost.). Secondo l’articolo 54 capoverso 3 Cost., la Confederazione deve tuttavia tenere conto delle competenze dei Cantoni salvaguardandone gli interessi. Se si escludono in generale dal campo d’applicazione dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA i trattati internazionali che disciplinano materie di competenza esclusiva dei Cantoni, il Consiglio federale potrà concludere autonomamente tali trattati soltanto in virtù di un’autorizzazione specifica in una legge federale o in un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. Negli altri casi tali trattati internazionali devono essere approvati dall’Assemblea federale. L’adozione di questo criterio d’esclusione restringe la competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali.
Il rispetto e la salvaguardia degli interessi dei Cantoni ne risultano rafforzati. È inoltre garantito che i trattati internazionali che riguardano ambiti di competenza esclusiva dei Cantoni siano sottoposti a consultazione.
Art. 7a cpv. 3 lett. c
Secondo il diritto vigente il Consiglio federale può concludere autonomamente i trattati internazionali che sono soprattutto diretti alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Poiché proponiamo un nuovo capoverso che prevede criteri negativi, il criterio degli importanti dispendi finanziari è tolto dall’articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA per essere incluso nel capoverso 3 in quanto criterio indipendente e generale d’esclusione dai trattati internazionali di portata limitata. La disposizione precisa inoltre quando un onere finanziario causato da un trattato internazionale è da considerarsi importante. Il limite è fissato a 5 milioni nel caso di spese uniche e a 2 milioni all’anno nel caso di spese ricorrenti. Tali limiti si orientano alla prassi applicata da anni, secondo cui nell’ambito della politica estera il Consiglio federale è autorizzato a decidere aiuti finanziari fino a tali somme direttamente in virtù della sua competenza costituzionale in materia di politica estera e senza una base legale specifica51.
50 Cfr. ad es. lo scambio di lettere del 2.06.1988 tra la Svizzera e l’Italia concernente la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale; RS 0.274.184.542.
51 Confermato nella decisione del Consiglio federale del 5.06.2000: Basi legali per gli aiuti finanziari nell’ambito della politica estera.