Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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competenza generale in materia di politica estera (art. 184 cpv. 1 Cost.), le responsabilità in questo settore non dovrebbero venire confuse37.
Se il Consiglio federale decide di applicare provvisoriamente un trattato, la sua approvazione compete comunque all’Assemblea federale. Tuttavia, il trattato è approvato soltanto in un secondo tempo. In caso di rifiuto dell’approvazione, il Consiglio federale notifica agli altri Stati contraenti la sua intenzione di non diventare parte del trattato; di conseguenza l’applicazione provvisoria cessa immediatamente in virtù dell’articolo 25 capoverso 2 della Convenzione di Vienna.
Rispetto alla prassi precedente, la codificazione delle regole in materia di applicazione provvisoria dei trattati internazionali da parte del Consiglio federale ha ridotto il margine di manovra del Collegio governativo. Tale margine rimane tuttavia invariato se il Consiglio federale dispone di una base legale specifica che lo autorizza ad applicare provvisoriamente i trattati internazionali nel settore in questione (si vedano ad es. gli art. 2 e 10 cpv. 2 della legge federale del 25 giugno 198238 sulle misure economiche esterne e l’art. 4 della legge federale del 9 ottobre 198639 sulla tariffa delle dogane).
1.1.3.7 Dati quantitativi
Il numero di trattati internazionali applicati provvisoriamente è piuttosto esiguo. Negli ultimi anni la media annua è stata inferiore a sei trattati, tre o quattro dei quali riprendevano gli sviluppi dell’acquis di Schengen.
Nella grande maggioranza dei casi, l’applicazione provvisoria dei trattati internazionali non pone problemi. Negli ultimi anni l’Assemblea federale non ha approvato uno solo dei trattati applicati provvisoriamente dal Consiglio federale, per la precisione l’accordo sulla circolazione aerea con la Germania, firmato il 18 ottobre 2001 (cfr. sopra n. 1.1.2)40. Il Consiglio federale aveva deciso di applicarlo provvisoriamente dal 19 e dal 27 ottobre 2001. All’epoca le commissioni parlamentari non erano state consultate, poiché tale procedura non era ancora prevista dalla legge. In seguito le Camere federali hanno rifiutato di approvare l’accordo (CN: decisione di non entrata in materia in giugno 2002; CS: rifiuto nella votazione in marzo 2003, il che equivale a una decisione di non entrare in materia).
D’altronde rammentiamo che anche se è stato applicato provvisoriamente nonostante l’avviso contrario delle commissioni competenti (la CET-N si è opposta con 13 voti contro 11 e 2 astensioni il 16.3.2010, la CPE-S si è opposta l’indomani con 6 voti contro 3), l’Accordo con gli Stati Uniti nell’ambito della vicenda UBS SA è stato in seguito approvato dalla Camere federali nel giugno 2010.
Quanto all’accordo MEDIA con l’UE – in un primo momento respinto dal Parlamento, ma poi adottato nell’estate 2009 dopo un messaggio complementare del Consiglio federale –, i presidenti delle commissioni parlamentari competenti, consultati d’urgenza in virtù dell’articolo 152 capoverso 4 LParl, ne avevano approvato l’applicazione provvisoria41.
37Rapporto CIP-CE, FF 2004 675 seg.
38 RS 946.201
39 RS 632.10
40 FF 2002 3055
41 FF 2007 6078